Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15569 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 09/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9689/2016 proposto da:

K.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GAETANO BOSCO;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MAURIZIO CURTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2015 del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata

il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.V. convenne in giudizio l’avv. G.R. al fine di sentirlo condannare al risarcimento danni esponendo che nonostante quest’ultimo avesse espresso parere favorevole ad impugnare la sentenza di primo grado con cui il giudice del lavoro aveva rigettato la domanda di risarcimento danni del K., sette giorni prima della scadenza dei termini aveva mutato il proprio convincimento e gli aveva consegnato il fascicolo di parte. Dedusse anche che vedendo il proprio legale postergare di giorno in giorno la proposizione dell’appello, 23 giorni prima di detta scadenza, si era recato presso lo studio dell’avv. Ernesto Raisaro che aveva accettato l’incarico di rappresentarlo in appello. Tuttavia, a seguito di una telefonata intercorsa tra i due legali, il Raisaro rifiutò l’incarico. Lo stesso fecero anche altri legali interpellati successivamente.

Si costituì in giudizio l’avvocato convenuto chiedendo il rigetto della domanda proposta e affermando che l’attore al momento della restituzione dei documenti di parte avrebbe avuto il tempo necessario per reperire un altro avvocato, tra quelli peraltro già consultati.

Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 330/2015 rigettò la domanda valutando corretta la condotta dell’avvocato che avvisò il cliente sia del deposito della sentenza sia della inopportunità dell’impugnazione riconsegnandogli il fascicolo. Ritenne anche irrilevante la questione relativa alla riconsegna del fascicolo solo sette giorni prima della scadenza del termine per impugnare perchè lo stesso attore già da prima aveva cercato ed individuato un altro legale.

2. La Corte d’Appello di Torino, con ordinanza ex art. 348 bis C.p.c., n. 4928 del 7 gennaio 2016, ha dichiarato l’appello inammissibile.

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli e l’ordinanza della Corte d’Appello comunicata dalla cancelleria il 28 gennaio 2016, propone ricorso in Cassazione K.V. sulla base di un unico motivo articolato in più censure.

3.1 Resiste con controricorso G.R..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in più censure, il ricorrente lamenta preliminarmente da un lato, la violazione di norme costituzionali da parte dell’art. 348 ter c.p.c., nel punto in cui indica come legittimo il solo ricorso contro la sentenza di prime cure per di più escludendo l’applicazione del n. 5 di cui all’art. 360, e dall’altro, denuncia l’incostituzionalità dello stesso articolo perchè limita la motivazione del giudice ad un provvedimento succintamente motivato.

Inoltre si duole che il giudice del merito nell’elencare le ragioni che si opponevano all’accoglimento avrebbe fondato la propria decisione sul principio espresso dalla Corte di legittimità secondo cui il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto il danno, ma anche che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista (…)(Cass. n. 12354/2009). Tale principio finirebbe “per causare una sfiducia totale nell’esperimento giudiziario”.

6. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

Innanzitutto è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 7, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 348 ter c.p.c., commi 1 e penultimo, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la succinta motivazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e l’esclusione della ricorribilità in cassazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del provvedimento di primo grado allorchè l’inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, atteso che, un secondo grado di giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario non è oggetto di garanzia costituzionale e, quanto alla prima questione, la definizione semplificata del giudizio di appello e la limitazione del controllo di legittimità, in caso di “doppia conforme” in fatto, non solo non impediscono, nè limitano l’esercizio del diritto di difesa, ma contribuiscono a garantirne l’effettività (Cass. n. 26097/2014).

In ogni caso, per il resto, il ricorrente prospetta, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia (Cass. 7921/2011).

Il motivo, che peraltro non è specifico, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice del merito – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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