Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15568 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13266-2010 proposto da:

S.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE con studio in MILANO C.SO PORTA ROMANA 89/6

(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2009 della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA,

depositata il 31/03/2009:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SANCTIS per delega

dell’Avvocato PACE che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.G., già dirigente di Enel spa, nell’anno di imposta 2000 riceveva dal fondo di previdenza integrativa aziendale (PIA) la somma lorda di L. 486.758.062, a titolo di prestazione previdenziale erogato in forma di capitale; su di essa il datore di lavoro Enel spa, in qualità di sostituto di imposta, operava la ritenuta alla fonte Irpef applicando l’aliquota media del 33,85 per cento prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16 (ora art. 17) per il trattamento di fine rapporto.

S.G. presentava istanza di rimborso dell’importo di Euro 53.617,67 sul rilievo che, essendo egli un soggetto già iscritto al vecchio fondo assicurativo, la prestazione erogata in forma di capitale in sostituzione della prestazione complementare periodica, in quanto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, doveva essere sottoposta a tassazione quale reddito da capitale sulla base del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4 e della L. n. 482 del 1985, art. 6 con applicazione della minore ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento, commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 49 del 22.2.2007. sulla base dei dati risultanti dalla consulenza tecnica disposta d’ufficio.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Firenze che con sentenza del 16.6.2009 lo accoglieva, dichiarando non dovuto alcun rimborso in ragione della natura interamente previdenziale delle somme percepite dal dirigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Contro la sentenza del giudice di appello S.G. propone ricorso per i seguenti motivi; 1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 e L. n. 482 del 1985, art. 6, della L. 28 febbraio 1997, n. 30, art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 2) insufficiente motivazione su un punto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

La questione relativa alla disciplina impositiva applicabile in materia di prestazioni erogate in forma di capitale da fondi previdenziali integrativi (specificamente da Fondenel/P.I.A.) è stata definita da questa Corte con l’affermazione del seguente principio di diritto: in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (Sez. U, Sentenza n. 13642 del 22/06/2011, Rv.618426).

Sulla base di tale principio la ritenuta fiscale più favorevole del 12,5%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, art. 6 è applicabile ai soli iscritti al fondo previdenziale in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, è valevole per gli importi maturati sino e non oltre il 31.12.2000, riguarda esclusivamente le somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento, ossia “del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato; sicchè possono essere tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre sulle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA) si applica la tassazione nella misura del 12,50%” – sentenza citata pag. 7/8).

Sotto tale profilo, la sentenza impugnata è viziata per insufficiente motivazione, poichè non ha adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza o insussistenza di rendimenti di polizza Pia, ai quali si applica la ritenuta del 12,5%, non avendo indicato in maniera sufficientemente esauriente le ragioni per cui dalla disposta CTU (utilizzata dal giudice di primo grado per inferire l’esistenza di una quota di rendimento tassabile al 12,5%) debba invece escludersi la sussistenza di un rendimento da capitale tassabile nella misura del 12,5%, nei termini precisati dalla citata sentenza delle S.U. La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, la quale si uniformerà al principio di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte n. 13642 del 22.6.2011. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini indicati motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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