Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15568 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. I, 14/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27822/2007 proposto da:

P.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 140, presso l’avvocato FERRETTI Anna

Maria, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE C. PRETORIO 122, presso l’avvocato RUSSO

Andrea, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per

Notaio Dott. ANTONIO CRESPO MONERRI di MADRID – Apostille n. 81380

del 29.11.07;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;

– intimato -_

avverso la sentenza n. 1720/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. CAMERINI, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A. RUSSO che ha chiesto il

rigetto del ricorso, in subordine inammissibilità;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. V.A., nato a (OMISSIS) dalla sig.ra V.M.L., in data 5 novembre 1998 conveniva il sig. P.R. dinanzi al tribunale di Roma, chiedendo di essere dichiarato suo figlio naturale, condannandolo anche al pagamento in suo favore di un assegno di L. 2.000.000 mensili. Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Il tribunale con sentenza non definitiva del 4 febbraio 2002 e definitiva del 10 maggio 2002, ritenuta l’applicabilità della legge spagnola, accoglieva entrambe le domande, attribuendo all’attore un assegno alimentare di Euro 1.038,00. Il sig. P. impugnava entrambe le sentenze. Nel contraddittorio fra le parti, espletata CTU per gli accertamenti ematologici – genetici, l’appello veniva accolto con sentenza depositata il 12 aprile 2007, notificata in data 12 ottobre 2007, limitatamente alla misura dell’assegno, che veniva ridotto ad Euro 700,00 mensili. Il sig. P. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 6 novembre 2007 al sig. V. e al P.G. presso la Corte d’appello di Roma formulando quattro motivi. Il sig. V. resiste con controricorso notificato il 15 dicembre 2007. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia “errore in procedendo e in iudicando per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 269 cod. civ., comma 4) e per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Si formula in proposito il seguente quesito: “Dica la Corte se la dichiarazione della madre e l’esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento possono costituire idonea prova della paternità naturale”.

Il motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che il quesito non risponde alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata, che non si fonda sulle sole dichiarazioni della madre e sull’esistenza di rapporti fra di essa e il ricorrente all’epoca del concepimento, ma su tali elementi in combinazione con i risultati delle prove sul DNA. 2. Con il secondo motivo si denuncia ancora “errore in procedendo e in iudicando per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 269 cod. civ.) e per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Si formula il seguente quesito: “Dica la Corte se la prova ematologica possa costituire idonea prova della paternità naturale, nonostante sia suscettibile di utilizzazione solo per valutazioni meramente probabilistiche in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di legge) e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (c.d. errore statistico) che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (c.d. errore sistematico)”.

Premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile nel caso in esame la legge spagnola – senza che sul punto il ricorrente abbia formulato alcuna censura – motivando la dichiarazione di paternità sulla base della prova dell’esistenza di una relazione fra il convenuto e la madre dell’attore, nonchè delle risultanze di una CTU sul DNA delle parti, va considerato che dal motivo (che in concreto prospetta unicamente una violazione di legge) e dal relativo quesito risulta chiara la censura che il ricorrente ha inteso formulare. Ne deriva che essa deve ritenersi ammissibile – ancorchè il ricorrente abbia fatto erroneo riferimento all’art. 269 cod. civ. italiano anzichè all’art. 127 cod. civ. spagnolo (in effetti applicabile alla fattispecie), del quale, peraltro, la stessa sentenza impugnata non ha fatto specifica menzione – in relazione alla sostanziale identità della normativa dettata dai su detti articoli, considerato che l’art. 269 cod. civ. italiano, comma 2, dispone che “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo” e similmente l’art. 127 cod. civ. spagnolo dispone che “nei giudizi di filiazione sarà ammessa l’investigazione di paternità e di maternità mediante tutti i tipi di prova, inclusa la biologica”.

Esaminandosi nel merito il motivo, va ritenuto peraltro che anche in relazione al diritto spagnolo deve ritenersi valido il principio secondo il quale le indagini ematologiche e genetiche possono fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità, cosicchè non merita censura la sentenza del giudice di merito che abbia ritenuto provata, come nel caso di specie, la paternità in base alle risultanze di esse, tanto più in quanto suffragata anche dalla prova specifica dell’esistenza di una relazione del convenuto con la madre dell’attore.

3. Con il terzo motivo si denuncia “errore in procedendo e in iudicando, per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (artt. 279 e 155 cod. civ.) e per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Si formula il seguente quesito: “Dica la Corte se sia da escludere il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne quando quest’ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità di sapersi inserire nel mondo del lavoro e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Dica altresì se di fronte alla dimostrata oggettiva capacità del figlio di sapersi inserire nel mondo del lavoro – traendone di che contribuire alle proprie esigenze di vita – assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come ad esempio la negatività dell’andamento dell’attività dal medesimo espletata) e se dette circostanze possano far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno. Dica infine se l’abbandono della scuola per svolgere attività lavorativa possa, in caso di mancato reperimento di attività retribuita dopo un notevole lasso di tempo (nella specie 12 anni) e nonostante la dimostrata oggettiva capacità di sapersi inserire nel mondo del lavoro traendone di che contribuire alle proprie esigenze di vita, essere considerata colpevole inerzia da parte del figlio nel raggiungimento dell’indipendenza economica”.

Il motivo è inammissibile.

Va infatti considerato al riguardo che la domanda (secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata) aveva ad oggetto un assegno richiesto dal figlio maggiorenne e la sentenza impugnata ha espressamente affermato l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 146 del codice incivile spagnolo, il quale è inserito nel titolo sesto del libro primo che regola gli “alimenti fra i parenti” (e non specificamente l’assegno di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli) e su tale premessa ha poi motivato e deciso l’appello.

Ne deriva che, perchè il motivo e il quesito possano dirsi prospettati in modo idoneo (non contestandosi con essi l’applicabilità alla fattispecie di detto articolo), non si dovevano richiamare due norme del codice civile italiano di tenore completamente diverso da quella che la Corte d’appello aveva dichiarato applicabile alla. fattispecie – tali essendo gli artt. 155 e 279 cod. civ. italiano, il primo dei quali riguarda i provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione personale, applicabile secondo il diritto italiano anche in caso di figli nati da unioni di fatto, e il secondo i diritti dei figli non riconoscibili – e formulare censure non rapportate al tenore dell’art. 146 cod. civ. spagnolo. Il quesito, in particolare, avrebbe dovuto indicare la regola di diritto tratta dalla Corte d’appello da tale articolo e quella che, invece, secondo l’interpretazione del ricorrente era quella esatta, erroneamente non applicata alla fattispecie.

Il quesito non risponde, pertanto, alle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c., con la conseguenza che il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

4. Con il quarto motivo si denunciano “errore in procedendo e in iudicando per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 155 cod. civ.) e per omessa istruttoria e motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Si formula il seguente quesito: “Dica la Corte se, ai fini dell’emissione dei provvedimenti relativi al contributo per il mantenimento dei figli, si debba procedere ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori e se la capacità economica di ciascun genitore vada determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno”.

Anche tale motivo è inammissibile, per le stesse ragioni indicate al numero precedente, non essendo la censura formulata con il motivo ed il quesito in alcun modo rapportata al contenuto della legislazione spagnola applicata dal giudice di merito.

Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro duemilasettecento, di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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