Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15568 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. un., 04/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33246/2019 proposto da:

HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L., in persona persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COURMAYEUR 79, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO MAZZULLO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180,

presso lo studio dell’avvocato MARIO SANINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO FRATTA PASINI;

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso

lo studio dell’avvocato BRUNA D’AMARIO PALLOTTINO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA ZAMPIERI,

CHIARA DRAGO e FRANCO BOTTEON;

– controricorrenti –

e contro

GENIO CIVILE DI VERONA – UNITA’ DI PROGETTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 172/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 02/08/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – Hydro Dolomiti Energia S.r.l. ricorre per un articolato motivo, nei confronti della Regione Veneto, del Consorzio di Bonifica Veronese e dell’Unità di progetto Genio Civile di Verona, contro la sentenza del 2 agosto 2019, con cui il Tribunale superiore delle acque pubbliche, pronunciando in sede di rinvio a seguito di cassazione disposta da Cass., Sez. Un., 2 marzo 2018, n. 4995, ha respinto il ricorso della stessa Hydro Dolomiti Energia S.r.l..

2. – La citata decisione di queste Sezioni Unite ha accolto il quarto motivo del ricorso in quella sede proposto da Hydro Dolomiti Energia S.r.l., la quale reclamava il diritto al compenso previsto dell’art. 47, comma 1 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, osservando quanto segue: “Col quarto motivo, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 47, comma 1 (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale superiore rigettato il quarto motivo di ricorso, col quale si era lamentato il mancato riconoscimento di una indennità alla Hydro Dolomiti Energia s.r.l. per l’utilizzo del canale vettore (OMISSIS) da parte del Consorzio di Bonifica Veronese. Questo motivo è fondato. Com’è noto, il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47, comma 1, stabilisce che “Quando per l’attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti”. Secondo la giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, “Nell’ipotesi (di cui del T.U. n. 1775 del 1933, art. 47, comma 1) di coesistenza, nello stesso corso d’acqua, di più derivazioni successive in cascata, è possibile che l’utenza a valle si avvalga, per ragioni tecniche ed economiche, delle opere di presa e derivazione dell’utenza a monte. In tal caso, la Pubblica Amministrazione concedente deve stabilire le cautele necessarie per la coesistenza delle due utenze, e fissare l’entità del compenso che l’utente a valle deve corrispondere a quello a monte; un eventuale accordo tra i due utenti su questi punti deve comunque essere approvato e fatto proprio dalla P.A.. In mancanza di ciò, il provvedimento di concessione all’utente a valle è incompleto, e non può spiegare efficacia nei confronti dell’utente a monte. Le disposizioni del T.U. n. 1775 del 1933, art. 47, comma 1, non si applicano solo alle utenze totalmente nuove, ma anche nell’ipotesi di rinnovo di concessioni preesistenti” (Trib. Sup. Acque Pubbliche, n. 44 del 18/03/1999). Orbene, premesso quanto sopra, il Tribunale superiore ha ritenuto che non sussistesse la dedotta violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 47, “in quanto il contestato utilizzo di acqua per la produzione di energia elettrica non risulta idoneo a comportare un incremento dell’acqua sottratta alla ricorrente”. Tale argomentazione, circa l’assenza di incremento della derivazione di acqua, si pone in contrasto con la ratio dell’art. 47 cit., il quale non subordina affatto l’erogazione del compenso alla entità o all’incremento, rispetto al passato, della derivazione. Dal che la sussistenza del vizio di falsa applicazione di norma di diritto. La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto, con conseguente rinvio al Tribunale Superiore per un nuovo esame”.

3. – Dopo di che, con la sentenza qui impugnata, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha, per quanto rileva, osservato quanto segue: “Si deve muovere dal presupposto che la pronuncia della Suprema Corte ha censurato l’argomentazione alla base del capo di sentenza TSAP 67/2016, affermando il principio di diritto per cui l’art. 47 citato “non subordina affatto l’erogazione del compenso all’entità ovvero all’incremento, rispetto al passato, della derivazione”. Il che non significa che la Suprema Corte abbia accertato la spettanza della pretesa al compenso, demandando al Giudice del rinvio la sola determinazione della misura, perchè se così fosse stato avrebbe cassato decidendo direttamente nel merito, come peraltro in teoria sarebbe stato possibile (v., ad esempio, Cass. sez. un., n. 983012014). In questo senso non persuadono gli argomenti sviluppati da parte ricorrente nelle sue note conclusive, laddove sembra sostenere che le questioni attinenti all’an della pretesa sarebbero oramai coperte dal giudicato implicito interno. Reputa invece il Collegio che la spettanza del compenso sia ancora oggetto di questo giudizio e che debba essere quindi accertata in questa sede, sebbene sia oramai precluso ragionare nei soli termini, giudicati erronei dalla Suprema Corte, dell’utilizzo dell’acqua. Deve quindi valutarsi se sussistano tutti gli elementi della fattispecie disciplinata dall’art. 47, il primo dei quali concerne la novità ovvero il sopravvenire della concessione ad un’altra preesistente, circostanza che, nell’economia della (e nel bilanciamento realizzato dalla) previsione di legge, può condurre alla soluzione, per così dire, mediana di consentire la nuova concessione ma, al contempo, porre a carico del nuovo concessionario l’obbligo di apprestare delle cautele e di corrispondere un compenso al concessionario preesistente. Ebbene, tanto ricordato sul piano generale, nel caso qui in esame è tuttavia incontroverso il fatto che quella rilasciata al Consorzio non sia una nuova concessione bensì il rinnovo di una concessione risalente nel tempo e, per quel che più rileva, precedente ovvero preesistente la concessione di cui oggi è titolare la Hydro. Per essere ancora più chiari, ripercorrendo la vicenda storica che ha interessato il tratto di fiume oggetto di causa, la prima concessione ad essere rilasciata fu quella ad uso irriguo in favore dei dante causa dell’odierno Consorzio, sul finire degli anni venti del secolo scorso; cui seguì, pochi anni più tardi, quella a fini idroelettrici rilasciata alla SIMA alla quale, attraverso diversi passaggi, è subentrata l’odierna Hydro…. Alla luce di tutti questi elementi di fatto – che la difesa di Hydro non ha contestato, se non invocando impropriamente il giudicato implicito si deve allora concludere come manchi il primo dei presupposti necessari per dichiarare il diritto al compenso richiesto dalla Hydro, non essendo la sua concessione preesistente nel tempo a quella di cui è titolare il Consorzio (cfr., quanto alla necessità che l’utenza sia precedente, Tsap, n. 57/2005).

4. – La Regione Veneto e il Consorzio di Bonifica Veronese resistono con distinti controricorsi. Non spiega difese l’Unità di progetto Genio Civile di Verona.

considerato che:

5. – Il solo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, nonchè del Testo Unico n. 1775 del 1933, art. 47.

Nella sua prima parte, il motivo mette anzitutto in evidenza l’erroneità dell’affermazione del Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo cui doveva escludersi che la pronuncia rescindente avesse inteso devolvere al giudice del rinvio il solo giudizio sul quantum, giacchè, in tal caso, la Corte avrebbe “cassato decidendo direttamente nel merito”. Viene poi sostenuto che Cass., Sez. Un., 2 marzo 2018, n. 4995 avrebbe recepito e fatto proprio il principio secondo cui “le disposizioni del T.U. n. 1775 del 1933, art. 47, comma 1, non si applicano solo alle utenze totalmente nuove ma anche nell’ipotesi di rinnovo di concessioni preesistenti”, principio dal quale il giudice del rinvio si sarebbe discostato.

Nella seconda parte, la censura afferma che, anche a voler ammettere che la pronuncia rescindente consentisse di riesaminare fatti accertati o indagare altri fatti, il giudice del rinvio era nondimeno incorso in violazione dell’art. 47 citato “poichè, come abbiamo visto, nella detta sentenza della Cassazione si recepisce espressamente il principio di diritto affermato da Trib. Sup. Acque Pubbliche, n. 44 del 18/03/1999 secondo cui il compenso all’utenza preesistente è dovuto anche nel caso di rinnovo di concessioni preesistenti”.

Inoltre, sarebbe inesatta l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui “la prima concessione ad essere rilasciata fu quella ad uso irriguo. In realtà dal Decreto Interministeriale n. 2100 del 1938… emerge la nascita contestuale delle due concessioni; precisamente con R.D. 5 settembre 1929 n. 7253”.

ritenuto che:

6. – Il ricorso va respinto.

6.1. – Nella sua prima parte il motivo è infondato.

E’ anzitutto irrilevante l’affermazione secondo cui, se la Corte di cassazione avesse inteso affermare un principio tale da comportare l’accoglimento della domanda dell’odierna ricorrente nell’an, avrebbe allora deciso nel merito: qui non si tratta di stabilire se detta affermazione sia o meno condivisibile, ma di verificare se il giudice del rinvio si sia o meno attenuto al principio di diritto stabilito nella pronuncia rescindente.

Orbene, il principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., 2 marzo 2018, n. 4995, si riassume in ciò, che, in tema di coesistenza, sullo stesso corso d’acqua, di più derivazioni successive “in cascata”, il concessionario a valle che si avvalga, per ragioni tecniche ed economiche, delle opere di presa e derivazione di quello a monte, deve corrispondergli un compenso, la cui erogazione, alla luce della ratio del R.D. n. 1775 del 1933, art. 47, non è subordinata all’entità od all’incremento, rispetto al passato, della derivazione.

La cassazione ha cioè avuto esclusivo riguardo all’affermazione del Tribunale superiore delle acque pubbliche che aveva ritenuto non dovuto alcun compenso perchè l’utilizzo di acqua per la produzione di energia elettrica da parte del nuovo concessionario non avrebbe determinato alcun incremento dell’acqua sottratta al vecchio concessionario. Di qui, la sentenza in quella sede impugnata è stata “cassata sul punto, con conseguente rinvio al Tribunale Superiore per un nuovo esame”.

Ora, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, come ricorda del resto la stessa ricorrente, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno (Cass. 22 agosto 2018, n. 20887; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20981).

Nel caso in esame, dunque, il vincolo derivante dalla cassazione con rinvio non impediva punto al Tribunale superiore delle acque pubbliche – ferma l’irrilevanza ai fini del decidere della sottrazione di acqua dalla nuova utenza alla utenza preesistente – di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 47, comma 1, già citato, secondo cui: “Quando per l’attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti”. Ed in particolare il principio di diritto formulato in sede rescindente non precludeva al Tribunale superiore delle acque pubbliche di accertare se il Consorzio di Bonifica Veronese potesse essere qualificato come nuovo utente e se Hydro Dolomiti Energia S.r.l. ricoprisse la posizione, rispetto al Consorzio, di utente preesistente. Insomma, la pronuncia rescindente, lungi dall’affermare che alla ricorrente spettasse il compenso in contestazione, ha al contrario soltanto stabilito che il diritto al compenso non poteva essere escluso per il fatto che Hydro Dolomiti Energia S.r.l. non avesse subito una perdita del flusso d’acqua: rimettendo così, per il resto, il pieno riesame del merito al giudice del rinvio, cosa che la sentenza impugnata ha fatto.

Non può viceversa essere condivisa la tesi della ricorrente secondo cui la pronuncia rescindente avrebbe recepito e fatto proprio l’affermazione di una remota pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche, secondo la quale: “Le disposizioni del T.U. n. 1775 del 1933, art. 47, comma 1, non si applicano solo alle utenze totalmente nuove, ma anche nell’ipotesi di rinnovo di concessioni preesistenti”. Si tratta, difatti, di una asserzione, meramente ripetitiva del contenuto della massima richiamata – ed indipendentemente dal suo esatto significato e dalla pertinenza al caso oggi in esame – totalmente priva di collegamento con principio di diritto di cui si è detto, che ha costituito vincolo per il giudice del rinvio.

6.2. – Nella seconda parte il motivo è invece inammissibile.

Esso, difatti, mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto, quello concernente la sussistenza del “primo dei presupposti necessari per dichiarare il diritto al compenso richiesto dalla Hydro, non essendo la sua concessione preesistente nel tempo a quella di cui è titolare il Consorzio”.

Per di più, l’errore commesso dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, nella prospettazione della società ricorrente, si presenterebbe quale errore revocatorio, non suscettibile di essere fatto valere con il ricorso per cassazione, giacchè il giudice non si sarebbe avveduto di quanto inequivocamente risultante da un documento acquisito agli atti di causa, ossia il Decreto Interministeriale n. 2100 del 1938, incorrendo dunque in un asserito errore di percezione.

7. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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