Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15567 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16251/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE FARACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.M.A. di avviso di accertamento con i quali era stato rettificato, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, ed ai fini dell’IRPEF, il reddito dichiarato nell’anno 2008, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente, ribadendo la nullità dell’accertamento, siccome non preceduto da necessario contraddittorio come sancito dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, norma ritenuta dalla C.T.R. di immediata applicazione, in relazione agli avvisi di accertamento emessi a far data dal 31.5.2010.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge laddove la C.T.R. aveva ritenuto applicabile alla fattispecie il nuovo disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

1.1. La censura è manifestamente fondata. Il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122 del 2010, prevede espressamente la sua applicabilità “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, laddove l’accertamento in questione riguarda pacificamente redditi anni di imposta 2008 (cfr. in termini Cass. n. 21041/2014).

2. Le diverse argomentazioni svolte in controricorso appaiono, altresì, ininfluenti alla luce dei principi espressi da Cass. Sez. U. n. 24823/15 in materia di tributi, quale quello oggetto di contenzioso, non armonizzati.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per l’esame dei motivi ritenuti assorbiti oltre che per il regolamento delle spese processuali di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle pese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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