Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15566 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 14/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.V.G. e V.E., rappresentati e difesi

come da procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati

Ravignani Riccardo e Mario Contaldi, elettivamente domiciliati

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pierluigi da

Palestrina n. 63.

– ricorrenti –

contro

Comune di Caldiero, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso come da procura in calce al controricorso dall’Avvocato

Lucchese Tiziano, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avvocato prof. Francesco d’Ayala Valva in Roma, via Parioli n.

43.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/21/06 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, Sezione distaccata di Verona, depositata il 13

marzo 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14

maggio 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tre avvisi di accertamento il Comune di Caldiero chiese a G.V.G. e V.E., quali eredi di G.L., il pagamento di una maggior somma a titolo di ici per le annualità 1998, 1999 e 2000 in relazione ad un terreno di cui il de cuius era proprietario al 50%, assumendo che l’area era edificabile e che il contribuente non poteva beneficiare dell’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), nella parte in cui equipara, ai fini dell’imposta, l’area fabbricabile a quella agricola in quanto egli non coltivava direttamente il terreno in questione.

I contribuenti proposero impugnativa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Verona, opponendo che il fondo doveva, considerarsi agricolo avendo di fatto questa destinazione ed essendo coltivato direttamente e per l’intera superficie dall’altra comunista, G.G., coltivatrice diretta e sorella del de cuius, a cui questi l’aveva assegnato in forza, di una divisione di fatto.

Il giudice di primo grado accolse il ricorso ma, proposto gravame, la Commissione tributaria regionale del Veneto, Sezione distaccata di Verona, con sentenza n. 16/21/06 depositata il 13 marzo 2006, lo respinse, rilevando che il de cuius era sprovvisto della qualifica di coltivatore diretto richiesta dalla legge per fruire della agevolazione in discorso e, ai fini della impugnativa, era del tutto irrilevante la circostanza che l’altra comproprietaria, detentrice del terreno, fosse in possesso dei requisiti soggettivi per goderne.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 24.5.2006, ricorrono, sulla base di un unico motivo, G.V.G. e V.E., con atto notificato a mezzo posta con spedizione in data 22.7.2006.

Resiste con controricorso il Comune di Caldiero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, il ricorso denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2 e all’art. 9 e in relazione all’art. 813 c.c. (distinzione dei diritti), art. 840 c.c., (proprietà fondiaria), art. 140 c.c. (possesso)”, 2 e della L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 11 quaterdecies, comma 16, in relazione alla L. 21 luglio 2000, n. 212, art. 7 ed all’art. 2797 c.c.”, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile la disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), laddove non considera aree fabbricabili i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti nonostante fosse un dato pacifico che il terreno tassato era condotto in via esclusiva dalla comproprietaria e sorella del de cuius G.G. e che ella fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per fruire dell’agevolazione. In particolare, ad avviso dei ricorrenti la conclusione accolta dal giudice territoriale e in contrasto con un’interprelazione sia letterale che sistematica delle disposizioni di legge citate, in quanto non ha considerato che, essendo la proprietà indivisa e nell’esclusivo possesso della persona munita della qualifica di coltivatrice diretta, sussistevano nella specie i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento del trattamento tributario più favorevole.

Il motivo è fondato.

Come risulta dalla esposizione del fatto, gli avvisi di accertamento impugnati motivano la pretesa tributaria in ragione della ritenuta non applicabilità, nel caso di specie, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), … nella parte in cui dichiara che sono considerati non fabbricabili i terreni che. pur suscettibili di utilizzazione edificatoria, sono posseduti e condotti dai soggetti indicati dal successivo art. 9, comma 1 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli), nei quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale atteso che il contribuente non era coltivatore diretto e non provvedeva alla diretta coltivazione del terreno.

Emerge inoltre, come dato pacifico degli atti di causa, che il fondo in questione, nel periodo di imposta, aveva una destinazione agricola, per esser coltivato dall’altra comunista, G.G., in possesso della qualifica di coltivatrice diretta.

La questione controversa può pertanto riassumersi nel quesito se in caso di comunione di un terreno edificabile in cui persista, per l’intero, l’utilizzazione agro-silvo-pastorale ad opera di uno dei comproprietari, in possesso dei requisiti di cui al successivo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, l’equiparazione dello stesso a terreno agricolo operata in forza dell’art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto possa valere e quindi essere estesa anche agli altri comunisti, che non esercitano, sullo stesso, attività agricola.

La risposta deve essere positiva.

Tale conclusione si impone, come dedotto dai ricorrenti, in forza di una interprelazione letterale e sistematica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1 lett. b). Ai sensi di questa disposizione, infatti, un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell’imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale: b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione. Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace alI”imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti.

La diversa soluzione, accolta dalla sentenza in esame, in realtà confonde e sovrappone l’applicazione di due norme che, nonostante talune interferenze, disciplinano situazioni diverse: quella di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), che ha riguardo alla qualificazione dell’area ai fini de criterio del calcolo della base imponibile (art. 5 del decreto citato) ed ha carattere oggettivo. e quella di cui all’art. 9 dello stesso decreto, che invece introduce agevolazioni, di carattere soggettivo, ai fini del calcolo dell’imposta in concreto applicabile. Evidente del resto la relatività a cui condurrebbe la conclusione criticata, che. che in caso di comunione, porterebbe a qualificare un medesimo bene nello stesso tempo come edificabile ovvero come agricolo a seconda della qualità soggettiva dei contribuenti.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Gli alterni esiti del giudizio e la natura della questione trattata inducono a compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 14 aggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA