Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15566 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8718/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria, n. 14/08/2010, depositata il 10/02/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

maggio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CUOMO Luigi, il quale ha concluso per l’annullamento della sentenza

con rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Sulla base di p.v.c. del 16/06/2005, emesso dalla Guardia di Finanza – Comando Nucleo Provinciale P.T. di Genova, emergeva che la società “Telma s.a.s. di P.F.” aveva omesso le dichiarazioni Irpef, Irap e Iva negli anni 1999, 2000 e 2001, senza tenere la contabilità obbligatoria nè registrare le operazioni di vendita. Con particolare riferimento alla compagine societaria, l’amministrazione finanziaria rilevava la presenza, accanto ai soci palesi ( P.F. e R.G.N.), dei soci occulti C.M. e B.A., quali amministratori di fatto, quest’ultimo anche in forza dell’ampia procura speciale rinvenuta dalla perquisizione nel domicilio dell’apparente accomandatario, P.F.. Veniva quindi notificato al B., unitamente ai due soci palesi ed all’altro socio occulto, un avviso di accertamento relativo al reddito ed alle imposte Iva ed Irap dovute dalla società, nonchè dai soci palesi ed occulti sopra indicati, ritenuti obbligati in solido, ai quali veniva altresì imputato in parti uguali, nella misura del 25%, il reddito d’impresa accertato per l’anno 1999.

Mette conto qui rilevare che analoghi avvisi di accertamento sono stati emessi per gli anni 2000 e 2001 e sono stati oggetto dei ricorsi iscritti ai nn. 37/2011, 15471/2009 e 15473/2009 R.G., trattati dinanzi a questa Corte nella medesima pubblica udienza del 16 febbraio 2015 e definiti con sentenze nn. 16923, 16924 e 16927 del 19/08/2015.

2. Il B. impugnava l’avviso dinanzi alla C.T.P. di Genova, contestando la propria qualità di socio occulto accomandatario e di amministratore di fatto.

La C.T.P. di Genova accoglieva il ricorso, ritenendo che, benchè emergesse in capo al ricorrente la qualità di socio occulto con i poteri di gestione, assimilato al socio accomandatario, essa tuttavia risultava riferibile ai successivi anni 2000 e 2001, con la piena operatività sul conto corrente bancario n. 6781 intestato alla Telma s.a.s. ed acceso il 7/6/2000 presso la Rolo Banca S.p.A. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, osservando che in realtà la procura speciale conferita consentiva al B. di effettuare numerose operazioni per conto della società, impegnandola verso i terzi, e che risultava ininfluente la circostanza che solo nell’anno 2000 fosse stato aperto il conto bancario suddetto.

La C.T.R. della Liguria, con sentenza depositata in data 10/2/2010, confermava la decisione impugnata, ritenendo insussistente per l’anno 1999 prova di un coinvolgimento societario dell’Ascanio.

Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo; l’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Preliminarmente all’esame dell’unico motivo di ricorso, con cui l’Agenzia denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, questa Corte rileva che i due gradi di giudizio di merito si sono svolti solo nei confronti di B.A., quale preteso socio occulto ed amministratore di fatto della società “Telma s.a.s. di P.F.”, sebbene ricorresse un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario – non rilevata dai giudici di merito – rispetto agli altri soci, palesi ed occulti ( P.F., R.G.N., C.M.), ai quali l’avviso di accertamento per cui è causa aveva imputato, in parti uguali, i redditi di partecipazione nella società, ritenendoli altresì obbligati in solido per le imposte da questa dovute.

Come già osservato nelle sopra richiamate sentenze emesse da questa Corte nelle controversie scaturenti dall’impugnazione, da parte del medesimo odierno contribuente, degli avvisi di accertamento nei suoi confronti emessi, sulla base degli stessi presupposti, per gli anni 2000 e 2001, tale rilievo riveste carattere pregiudiziale e decisivo in questa sede.

Ed invero, per consolidato indirizzo di questa Corte, ogni controversia che riguardi la composizione stessa del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n 5119 del 2004, Cass. n. 4226 del 1991), poichè esso ricorre non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. n. 121 del 2005), come avviene, appunto, quando sia controversa la configurabilità di una società di fatto ai fini della pretesa tributaria (Cass. n. 14387 del 2014).

Una volta accertata la qualità di socio, vale poi il principio di unitarietà dell’accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e del soci delle stesse, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, con la conseguenza che il ricorso tributario proposto da uno del soci, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; e ciò per la ragione che essa non attiene ad una singola posizione debitoria, ma alla comune fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato (Cass. n. 20075 del 2014).

Anche con riferimento all’Iran, questa Corte ha affermato che, trattandosi di imposta assimilabile all’Ilor – in forza del suo carattere reale, della sua non deducibilità dalle imposte sui redditi e della sua proporzionalità (cfr. D.lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44) – ed essendo essa imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, al pari delle imposte sui redditi, il litisconsorzio necessario del soci sussiste anche nel giudizio di accertamento della relativa imposta dovuta dalla società (Cass. Sez. sent. n. 10145 del 2012; Cass. sent. n. 13767 del 2012).

In tutti questi casi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. U, n. 14815 del 2008; conf., ex multis, Cass., sent. n. 1047 del 2013, n. 13073 e n. 23096 del 2012).

Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre Immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29), nè dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, al sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b, in modo da assicurare un processo unitario per tutti I soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (Cass., Sez. U, n. 3678 del 2009; conf. Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007).

4. In tal senso deve quindi disporsi per la controversia in oggetto, concernente appunto gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendosi il giudizio di merito celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

In conclusione, dichiarata la nullità dell’Intero giudizio, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di primo grado.

PQM

La Corte, rilevata la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.P. di Genova, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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