Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15566 del 22/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16143/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI,

48/A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARCHITTO, rappresentato

e difeso dall’avvocato STEFANO GROLLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1907/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.L. dell’avviso di accertamento relativo ad IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la C.T.R. del Veneto, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente e rigettandone l’appello incidentale, ha riformato la decisione di primo grado (che aveva accolto parzialmente il ricorso unicamente ai fini dell’IRAP sui contributi previdenziali) ed annullato l’atto impositivo impugnato perchè emesso in violazione del disposto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso effettuata a mezzo pec, come sollevata dal contribuente, il quale, con la proposizione di tempestivo controricorso, ha, comunque, sanato ogni eventuale irritualità della notificazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016)

2. L’unica censura – con la quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente laddove la Commissione regionale ha applicato le garanzie previste da detta norma anche nella fattispecie dove l’accertamento conseguiva ad una verifica cd. “a tavolino” – è manifestamente fondata alla luce dei principi espressi dalle Sez. unite di questa Corte n. 24823/2015 le quali hanno affermato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” ed ancora che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, esaminerà i motivi di impugnazione ritenuti assorbiti e regolerà le spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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