Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15566 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 21/07/2020), n.15566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7295/2019 proposto da:

I.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Colucci

giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente

domiciliato in Roma, Via Archimede 78, presso lo studio

dell’avvocato Luigi Patricelli;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato dalla quale è rappresentato ex lege;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 27/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

I.G., (OMISSIS), ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Bari che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorrente denunzia, col primo mezzo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35-bis per esser mancata la videoregistrazione dell’audizione dinanzi alla commissione territoriale e per essere altresì mancata l’audizione in sede giudiziale; col secondo mezzo, la nullità del procedimento amministrativo e del decreto impugnato per omessa o insufficiente valutazione della sussistenza dei requisiti della protezione internazionale; col terzo mezzo, la nullità del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis non essendo stata disposta l’audizione di esso richiedente nonostante la richiesta formulata nel ricorso, onde poter colmare le asserite lacune rappresentante dalla commissione territoriale;

II. – il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili;

dal decreto risulta che l’udienza prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis era stata dal tribunale correttamente fissata; risulta pure che alla detta udienza il ricorrente aveva mancato di comparire;

consegue che le doglianze formulate ai sopra citati motivi difettano del presupposto;

questa Corte ha affermato che nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, vi è semplicemente l’obbligo del giudice di fissare udienza, senza che a ciò consegue automaticamente anche l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente (Cass. n. 17717-18, Cass. n. 302919);

ciò che conta è che al richiedente sia garantita la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale (v. Cass. n. 5973-19);

la fissazione dell’udienza è funzionale a tale seconda garanzia; ma è ovvio che se il richiedente non compare dinanzi al tribunale, all’udienza appositamente fissata, il procedimento può (e anzi deve) andare avanti senza ulteriori indugi, poichè la mancata comparizione è essa stessa sintomatica dell’indisponibilità o del disinteresse del soggetto a rendere dichiarazioni;

III. – il secondo motivo è inammissibile per genericità;

il tribunale ha osservato che alla base della domanda di protezione sussidiaria era stata allegata la condizione di omosessualità del richiedente, che tuttavia era stata revocata in dubbio dalla competente commissione territoriale con puntuali argomentazioni;

ha soggiunto che il richiedente non aveva altrimenti fornito elementi seri e convincenti in ordine ai presupposti di eventuali diverse misure di protezione e che di contro la condizione generale del paese di provenienza ((OMISSIS)) non era risulta contraddistinta, in base alle fonti ufficiali, da violenza indiscriminata da conflitto generalizzato;

nel secondo motivo, all’esito di generiche considerazioni in ordine ai presupposti della protezione sussidiaria, viene svolta una critica di merito, postulandosi che la valutazione del tribunale avrebbe dovuto essere diversa; il che è notoriamente estraneo ai confini del sindacato di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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