Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15565 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3152/2011 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

T.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Beatrice Tarsetti

ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, 38,

presso lo studio dell’Avv. Maria Luisa Scappaticci, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche, n. 159/09/09, depositata il 15/12/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

maggio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udita per il controricorrente l’Avv. Valeria Palombo, per delega

dell’Avv. Beatrice Tarsetti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CUOMO Luigi, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 15/12/2009 la C.T.R. delle Marche – pronunciando nei giudizi riuniti scaturenti dai nove ricorsi proposti da T.G. contro altrettanto avvisi di accertamento notificatigli per la ripresa tassazione, a fini Iva, Irpef e Irap per gli anni dal 1996 al 2002, del reddito derivante dalla attività di odontoiatra abusivamente esercitata e induttivamente calcolato sulla base dei movimenti bancari ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, – in accoglimento parziale dell’appello del contribuente e in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato i ricorsi, ha riconosciuto costi deducibili nella misura dell’80% dei ricavi accertati.

2. Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate con unico mezzo, cui resiste il contribuente depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la C.T.R. ha riconosciuto un abbattimento dei ricavi nell’ordine dell’80%, a titolo di costi, senza esplicitare in alcun modo l’iter logico giuridico seguito per pervenire a una tale statuizione. Rileva che, peraltro, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata – secondo cui “dal conteggio (per la) determinazione dei ricavi dovranno essere esclusi tutti quei prelevamenti dove è stato indicato il beneficiario… o altri prelievi il cui utilizzo appare palesemente fuori norma trattandosi di pagamenti di tributi vari” – muove da una erronea rappresentazione dell’operato dell’ufficio, dal momento che, in realtà, nella determinazione del maggior reddito imponibile, questo ha tenuto conto solo dei versamenti e non anche del prelevamenti. Tale circostanza – soggiunge la ricorrente – “esclude di fatto la necessità di riconoscere a controparte una data percentuale di costi, ravvisabile questi ultimi proprio in quei prelevamenti ad origine non considerati”.

4. Con il proposto controricorso il contribuente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 1, derivante dall’avere l’ufficio dato spontanea esecuzione alla sentenza impugnata attraverso l’annullamento – in accoglimento di istanza del contribuente di definizione bonaria con il pagamento di quanto dovuto in relazione al nuovo conteggio scaturente dalla detta decisione – di tutte le iscrizioni a ruolo in essere.

5. E’ Infondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso.

Come precisato da questa Corte, con giurisprudenza costante, l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d’impugnazione non venga dalla medesima a quest’ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 329 c.p.c., e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (v. e pluribus Cass, Sez. 1, n. 21491 del 10/10/2014, Rv. 632894; Sez. 6 – 5, n. 11769 del 11/07/2012, Rv. 623346; Sez. 5, n. 21385 del 30/11/2012, Rv. 624486; Sez. 5, n. 27082 del 18/12/2006, Rv. 595889).

6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E’ costante giurisprudenza di questa Corte che ricorra il vizio di insufficiente motivazione ove il Giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato. Il Giudice deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall’adottata decisione (v. ex multis, Cass. Sez. L, n. 11198 del 12/11/1997, Rv. 509810).

Nel caso di specie, non si ravvisa tale iter argomentativo; non è dato leggere, Invero, nella sentenza impugnata, alcuna considerazione idonea a giustificare la determinazione – e tantomeno la commisurazione nell’80% – dei costi da dedurre, ai fini della determinazione del reddito imponibile, dai ricavi induttivamente accertati ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, sulla base dei movimenti bancari.

Tanto più tale lacuna motivazionale è apprezzabile nella specie ove si tenga conto che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, prevede una presunzione legale imponendo di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che ilcontribuente non provi che questi ultimi sono stati registrati in contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili (Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 13035 del 24/07/2012, Rv. 623410; Sez. 5, n. 25502 del 30/11/2011, Rv. 620342). Inoltre, sempre secondo quanto affermato da questa Corte con riferimento all’acquisizione dei movimenti di conto corrente bancario, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l’onere dl indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (v. Cass., Sez. 5, n. 16896 del 24/07/2014, Rv. 632140; Sez. 5, n. 14675 del 23/06/2006, Rv. 591460).

7. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, per nuovo esame ed anche per il regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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