Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15563 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13915/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato presso l’avv. Daniela Vigliotti

dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 9.4.19, il Tribunale di Milano respinse il ricorso proposto da B.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: non sussistevano i presupposti dello status di rifugiato della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub. lett. a) e b), atteso che il racconto del ricorrente non riguardava motivi di persecuzione, ma solo di natura economica; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, sub lett. c) circa una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, sulla base dei report esaminati; non era riconoscibile la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato condizioni individuali di vulnerabilità, con riguardo alla valutazione comparativa tra l’integrazione sociale raggiunta in Italia e la situazione socio-politica nel suo paese, nè specifiche situazione relative a gravi motivi umanitari, non essendo l’attività lavorativa, di per sè, indice di vulnerabilità.

B.A. ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero non si è costituito.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, commi 9, 10 e 11, in combinato disposto con gli artt. 46, par. 3, Direttiva n. 32/13, art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, per non aver il Tribunale proceduto all’audizione del ricorrente nonostante la mancanza della videoregistrazione del colloquio con la Commissione territoriale.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., per aver il Tribunale rigettato il ricorso senza previa fissazione dell’udienza di comparizione finalizzata a rendere l’interrogatorio del ricorrente, nonostante la mancanza della videoregistrazione del colloquio del medesimo con la Commissione territoriale.

I due motivi, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, sono infondati. Al riguardo, va osservato che l’audizione del richiedente da parte del giudice non è obbligatoria allorchè la domanda risulti manifestamente infondata già sulla base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione resa nel procedimento amministrativo (Cass., n. 5973/2019). Ora, nel decreto impugnato, premesso che era stata fissata l’udienza per la comparizione delle parti, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35bis, comma 11, si afferma appunto che la domanda del ricorrente sarebbe comunque infondata, pur ritenendo veritiere le sue stesse allegazioni, in quanto queste ultime non integravano gli estremi per il riconoscimento di una qualsiasi forma di protezione internazionale.

Va altresì osservato che il ricorrente non ha indicato specifiche ragioni di un nuovo suo ascolto, nè ha allegato fatti nuovi, ovvero esposto diversamente i fatti oggetto del racconto reso innanzi alla Commissione.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato. Infine, va rigettata l’istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, presentata dal difensore del ricorrente, avv. Vigliotti, in conformità della giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 3 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (Cass., n. 13806/18).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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