Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15562 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato

DI BENEDETTO PIETRO, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

IMG SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204,

presso lo studio dell’avvocato BOZZA ALESSANDRO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FALDELLA PAOLO, giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2 006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 13/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI BENEDETTO PIETRO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato BOZZA ALESSANDRO, che si richiama

agli scritti e deposita note di udienza a fine trattazione ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società IMG s.r.l., proprietaria di un immobile adibito ad albergo, categ. (OMISSIS), per il quale fin dal 1993 aveva richiesto l’attribuzione della rendita catastale, propose ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Bologna, relativamente all’ICI per l’anno 1999, richiedeva un maggior importo.

Il Comune resisteva.

La C.T.P., accoglieva il ricorso per vizio della motivazione.

La relativa sentenza veniva impugnata dal Comune che ribadiva le proprie deduzioni così come il contribuente che si costituiva resistendo. La Commissione tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello ritenendo insufficiente la motivazione dell’atto impugnato ma con diversa motivazione, ovvero per mancata indicazione della rendita, elemento necessario in quanto, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, l’atto imposittvo fondato sull’attribuzione della rendita costituisce anche notifica della stessa.

Contro tale sentenza ricorre con motivo unico il Comune di Bologna;

il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il Comune ha censurato l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione sia della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3; sia del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 e 2 bis; sia della L. n. 241 del 1990, art. 3, per avere la stessa ritenuto insufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato in quanto non contiene la completa indicazione della rendita.

La censura è ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, in quanto il quesito posto (dica il Supremo Collegio se gli Enti Locali, nell’ipotesi di atti attributivi di rendita catastale intervenuti in data anteriore al 1.1.2000, siano obbligati ad indicare negli avvisi di liquidazione dell’ICI relativa ad annualità pregresse le rendita catastale assunta a criterio di determinazione del valore del fabbricato sottoposto al prelievo impositivo) è congruente al decisum dell’impugnata sentenza d’appello.

La stessa è infondata. Nel caso di specie è incontroverso che la rendita attribuita dall’UTE all’immobile in questione era in atti dall’11.12.1992 e che l’atto impositivo conseguente è stato assunto dal Comune dopo il 31.12.99. In tale fattispecie trova applicazione la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, che recita”. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e successive modificazioni.”.

Tale comma regola l’ipotesi (intermedia) di rendita attribuita prima del 31.12.1999 (legittimamente mai notificata al contribuente, essendo sufficiente la pubblicazione nell’albo pretorio), sulla base della quale il Comune emetta un atto impositivo dopo il 31.12.1999 e statuisce una duplice conseguenza e cioè: – che alla notifica dell’atto impositivo viene affidato anche il compito di portare a conoscenza del contribuente la rendita catastale attribuita; e che, proprio in virtù di tale ulteriore funzione, dalla notifica dell’atto impositivo decorre non solo il termine per proporre ricorso contro lo stesso ma anche – per così dire rimettendo in termine il contribuente – il termine per impugnare la rendita stessa unitamente all’atto impositivo (Cass. n. 1196 del 2005; n. 19066 del 2005; n. 16701 del 2007; n. 5373 del 2009).

In sostanza, dalla chiara lettera della norma discende che il legislatore ha inteso stabilire che, qualora la rendita sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato dopo la data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, (10 dicembre 2000), solo con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza della rendita attribuita.

Ma se questo è l’effetto che il legislatore ha inteso attribuire alla notifica dell’atto impositivo, ne discende – in virtù del disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, oltre che del generale principio di cui alla L. n. 214 del 1990, art. 3 – che lo stesso deve contenere tutti i precisi riferimenti alla rendita catastale attribuita, onde garantire, attraverso una reale conoscenza delle ragioni giustificatrici della pretesa avanzata attraverso l’attribuzione della nuova e diversa rendita, l’effettiva ed adeguata tutela alla posizione giuridica del contribuente che viene certamente incisa dalla stessa.

Del tutto correttamente,pertanto, il giudice di secondo grado ha censurato il fatto che l’atto impugnato “non contiene il valore della rendita, nè gli estremi di questa, quale la data o il numero di protocollo, idonei ad individuarla” e quindi, a poter esercitare un’eventuale tutela.

Ciò si pone in violazione del principio di diritto che così si indica: nell’ipotesi di atti attributivi o modificativi di rendita catastale adottati in data anteriore al 31.12.1999 e recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali emessi successivamente, i soggetti attivi di imposta sono obbligati ad indicare negli avvisi di accertamento o di liquidazione dell’ICI relativi alle annualità pregresse la rendita catastale assunta a criterio di determinazione del valore dell’immobile sottoposto al prelievo impositivo.

Tanto supera anche l’eccezione formulata dal resistente nel controricorso, cioè quella di non aver mai pubblicato nell’albo pretorio la rendita attribuita; eccezione che comunque appare formulata per la prima volta nella presente sede, non essendovi alcuna menzione della stessa nella sentenza impugnata e non avendo il contribuente, in dispregio al principio dell’autosufficienza, indicato e riportato gli atti di causa eventualmente contenenti tale eccezione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese di giudizio di legittimità che liquida in Euro 6000,00 delle quali Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e competenze di legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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