Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15562 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24926/2010 R.G. proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

e da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, In persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

F.C. E FIGLIO S.N.C., F.C. E

F.E.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 305/01/2009, depositata il 25/08/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

maggio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore per i ricorrenti;

udito il PM., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CUOMO Luigi, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, con due mezzi, avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che, accogliendo i ricorsi proposti dalla società F.C. e Figlio s.n.c. e dai soci F.C. e F.E., aveva annullato gli avvisi di accertamento nei loro confronti emessi in conseguenza della rettifica del reddito d’impresa operata sulla base degli esiti di una verifica fiscale condotta nel 1995 nei confronti della ditta fornitrice ” C. Carni s.n.c. dei fratelli C.”.

I giudici di secondo grado hanno infatti ritenuto che: a) l’ufficio finanziario non aveva proceduto ad una valutazione autonoma degli esiti di tale verifica ma aveva basato l’accertamento sui rilievi della Guardia di Finanza; b) il p.v.c. relativo a una verifica effettuata presso altra azienda può offrire solo indizi o presunzioni che vanno riscontrati, a mezzo di apposita verifica documentale contabile, nei diretti confronti del contribuente accertato; c) la mancata allegazione degli atti richiamati (e segnatamente del p.v.c. redatto nei confronti della ditta fornitrice) comporta la illegittimità dell’avviso di accertamento ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e la successiva integrazione, anche se legittima, non vale a sanare il vizio ove l’ufficio non ne comprovi l’avvenuta notifica al contribuente.

Gli intimati non hanno svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione o falsa applicazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c) con riferimento alle prime due delle sopra trascritte rationes decidendi (v. supra par. 1, lett. a e b), rilevando che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la norma richiamata consente la rettifica del reddito d’impresa anche quando le incongruenze emergano “dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti”.

Soggiungono che, peraltro, se è vero che l’indagine ha tratto origine da accertamenti condotti nei confronti di terzi, è pur vero che la rideterminazione del reddito d’impresa si è basata sul verbale di accertamento e constatazione direttamente afferenti alla F.C. e Figlio s.n.c..

3. Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, in relazione alle medesime suindicate affermazioni contenute in sentenza, anche vizio di motivazione. Lamentano che i giudici d’appello “non spiegano le ragioni per le quali la connessione presuntiva tra i fatti rilevati dall’amministrazione finanziaria non possa ritenersi fondata”.

Con riferimento poi al rilievo concernente l’omessa allegazione del processo verbale redatto nel confronti della ditta fornitrice negano possa per ciò solo configurarsi violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 dal momento che – affermano i ricorrenti – “il p.v.c. richiamato è stato chiaramente riportato nelle parti essenziali proprio nel processo verbale a carico della stessa società e tutti gli allegati (brogliaccio, rubriche alfabetiche, eccetera) sono stati riportati nello stesso verbale”.

4. In via preliminare, va dichiarata l’Inammissibilità del ricorso in quanto proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze.

A decorrere dal 1 gennaio 2001 (data di operatività delle Agenzie fiscali, secondo il disposto del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1) sono stati trasferiti alle Agenzie fiscali tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze in materia tributaria facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1), ivi compresa la gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale (con subentro dell’Agenzia fiscale ex lege, a titolo di speciale successione particolare: sul punto, ex plurimis, Cass. n. 2608 del 2007; Sez. U, n. 3118 del 2006). Dopo tale data, pertanto, detto Ministero (già denominato Ministero delle finanze) è divenuto privo di legittimazione passiva o attiva nel giudizio di cassazione, essendo unica legittimata l’Agenzia fiscale competente.

Nel caso di specie il giudizio di appello è certamente Iniziato successivamente a tale data e il Ministero del resto non risulta esserne stato parte.

Non avendo gli intimati svolto difese nel presente giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

5. Il primo motivo di ricorso, indipendentemente dalla fondatezza degli argomenti che ne sono posti a fondamento, si rivela comunque in sè insufficiente a giustificare l’accoglimento del ricorso, investendo esso soltanto le prime due delle tre diverse rationes decidendi espresse In sentenza, non anche la terza, autonoma e in sè sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.

6. Il secondo motivo è altresì inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

I ricorrenti omettono di allegare o comunque di indicare con precisione l’atto (e la sua collocazione nell’Incartamento processuale) dal quale dovrebbe emergere l’elemento idoneo a contrastare la detta terza rado decidendi, ossia che il p.v.c. richiamato, ancorchè non allegato all’avviso di accertamento, risulta comunque chiaramente riportato nelle parti essenziali nel processo verbale redatto a carico della società.

Per la stessa ragione inammissibile deve altresì considerarsi la connessa censura svolta dai ricorrenti nell’ambito del primo motivo, con la quale si sostiene che la rideterminazione del reddito d’impresa, indipendentemente dall’accertamento nei confronti di terzi da cui ha tratto origine, resterebbe comunque fondata sulle indagini direttamente condotte nei confronti della società odierna contribuente. Anche in tal caso, invero, i ricorrenti omettono di allegare o comunque trascrivere il contenuto del verbale di accertamento e constatazione da cui dovrebbe desumersi prova di quanto affermato, e segnatamente, se ben si comprende, la sufficienza degli elementi direttamente emergenti dalla verifica condotta nei confronti della F.C. e Figlio.

A tale stregua essi non pongono questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo, da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. e pluribus Cass., Sez. 5, n. 1825 del 28/01/2010).

7. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto rigettato.

Gli intimati, come detto, non hanno svolto difese nella presente sede, ragione per cui nessun provvedimento è da adottare in ordine alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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