Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15562 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15562
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7105/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO, (OMISSIS) SRL;
– intimate –
avverso la sentenza n. 4771/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte della (OMISSIS) s.r.l. di avviso di accertamento di avviso di accertamento relativo ad Iva ed Irap dell’annualità 2007, l’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e della curatela del fallimento di detta Società (che non resistono), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio ne dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la decisione di primo grado integralmente favorevole alla contribuente, perchè notificato al curatore (a seguito dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della Società) e non notificato al legale rappresentante della Società.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 43, laddove la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile l’appello perchè non notificato al legale rappresentante della Società laddove l’impugnazione era stata ritualmente notificata alla Curatela del fallimento, nelle more dichiarato, della Società.
2. La censura è manifestamente fondata alla luce del chiaro disposto della L. Fall., art. 43, quale prevede espressamente che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore con conseguente errore del Giudice di appello nell’avere ritenuto inammissibile l’impugnazione perchè notificata al soggetto processuale legittimato.
3. L’accoglimento del mezzo, comporta l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, formulato in subordine, e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, perchè provveda all’esame e al regolamento delle spese processuali.
PQM
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017