Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15562 del 21/07/2020
Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15562
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11538/2019 proposto da:
L.C., elettivamente domiciliata presso l’avv. Daniela
Vigliotti dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in
atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappres. e difende;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con decreto del 25.3.19, il Tribunale di Milano respinse il ricorso proposto da L.C., cittadina (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, non avendo la ricorrente allegato situazioni individuali di vulnerabilità, con riguardo alla comparazione tra le condizioni di vita nel paese di provenienza e quelle godute in Italia, rilevando altresì che la ricorrente non versava in una situazione socio-lavorativa autonoma ed indipendente, essendo ospite di cittadino italiano che l’aveva assunta come collaboratrice domestica per venti ore settimanali che le garantiscono un guadagno di circa 600,00 Euro al mese, certamente non sufficiente a garantire alla ricorrente e a sua figlia, che convive con lei, un’esistenza dignitosa autonoma.
L. ricorre in cassazione con unico motivo. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Diritto
RITENUTO
CHE:
Con l’unico motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUL, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria, operando un’errata valutazione della situazione personale della ricorrente in Italia.
In particolare, la ricorrente lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto che ella, unitamente alla figlia minore, è ospitata amorevolmente da una amica della madre deceduta e da suo marito, e che la figlia è iscritta e frequenta la scuola primaria, per cui un allontanamento dall’Italia comporterebbe serie difficoltà per un nuovo inserimento sociale nel Paese di provenienza e sarebbe lesivo dei diritti della figlia minore.
Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto non riconoscibile il permesso umanitario poichè la ricorrente non ha allegato indici di vulnerabilità, nè motivi di comparazione tra le condizioni di vita in Italia e quella che vi sarebbero in caso di rimpatrio in (OMISSIS), evidenziando altresì che la stessa istante non aveva una stabile situazione socio-lavorativa in Italia. Invero, la ricorrente ha espresso critiche dirette al riesame dei fatti, fondate sulle paventate conseguenze dell’interruzione dei legami sociali che ha creato in Italia e della frequentazione della scuola da parte della figlia minore, senza però allegare condizioni specifiche di vulnerabilità, con riferimento alla situazione del paese di provenienza. Ne consegue che è preclusa ogni comparazione da effettuare tra la situazione della ricorrente in Italia, e quella in cui esse verserebbero nel caso di rientro in (OMISSIS) (v. Cass., n. 4455/18; SU, n. 29459/19).
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato. Infine, va rigettata l’istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, presentata dal difensore del ricorrente, avv. Vigliotti, in conformità della giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 suddetto decreto, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 3 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (Cass., n. 13806/18).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020