Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15561 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23495-2015 proposto da:

E.M., quale legale rappresentante pro tempore della Casa

Religiosa Istituto Bianchi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SEBINO 11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1955/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversa avente origine dall’impugnazione da parte della Casa religiosa istituto Bianchi di avviso di rettifica ai fini ICI, la contribuente ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R., in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Napoli, aveva integralmente riformato la sentenza di primo grado favorevole.

Il Comune di Napoli non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, prospettante violazione di legge, la contribuente lamenta che la C.T.R. non avesse dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune di Napoli, malgrado la notificazione dell’atto fosse stata effettuata in busta chiusa e la contumacia di essa appellata.

La censura è manifestamente infondata alla luce del pacifico orientamento di questa Corte (n. 19864 del 05/10/2016; conf. n. 15309 del 2014) per cui nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata.

In assenza di contestazione alcuna, ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il corso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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