Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15561 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10712/2019 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato presso l’avv. Daniela Maria

Sacchi, che lo rappres. e difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale che la rappres. e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 4.3.19, il Tribunale di Milano respinse il ricorso proposto da M.T., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: non sussistevano i presupposti dello status di rifugiato data l’inattendibilità del racconto del ricorrente in ordine alle vicende di persecuzione che avrebbe subito nel paese di provenienza; era da escludere la protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), stante l’inattendibilità del racconto del ricorrente, nonchè l’insussistenza della situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente, ex lett. c), come desumibile dai report esaminati; non era riconoscibile la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato situazioni individuali di vulnerabilità.

M.T. ricorre in cassazione con quattro motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non aver il Tribunale applicato i principi in tema di attenuazione dell’onere della prova, in quanto il ricorrente non era stato ritenuto credibile pur avendo esposto chiaramente le ragioni della domanda.

Il motivo è inammissibile poichè il Tribunale ha analiticamente esposto i motivi per i quali non ha ritenuto attendibile il racconto del ricorrente circa la persecuzione che avrebbe subito, mentre le critiche del ricorrente configurano, in realtà, censure di merito.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente in ragione della situazione generale del paese di provenienza.

Il motivo è inammissibile in quanto fondato parimenti su critiche di merito, dirette al riesame della valutazione del Tribunale sulla sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente. Al riguardo, il Tribunale ha escluso tale situazione nel (OMISSIS), regione di provenienza del ricorrente, esaminando vari report internazionali.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per non aver il Tribunale assolto l’onere di cooperazione istruttoria sulla situazione socio-politica del (OMISSIS), in ordine al riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria. Il motivo è infondato poichè, avendo il Tribunale escluso l’attendibilità del racconto del ricorrente, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nelle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) i quali, com’è noto, richiedono la presenza del requisito della individualizzazione della minaccia, necessariamente basata sulla narrazione della vicenda individuale del richiedente; e, quanto all’ipotesi di cui alla lett. c) medesimo articolo, il Tribunale ha accertato in fatto, sulla base delle COI, la insussistenza dei relativi presupposti.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUL, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria sia riguardo alla situazione del Paese di provenienza del ricorrente, ove sussiste il pericolo di violazione di diritti umani, sia in ragione del livello d’integrazione sociale raggiunto in Italia, omettendo dunque un’adeguata verifica dei presupposti del permesso umanitario.

Il motivo è fondato. Il Tribunale ha escluso la protezione umanitaria, argomentando che l’attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze di un’impresa quale saldatore, percependo uno stipendio mensile tra i 1000,00 e i 1500,00 Euro, pur rappresentando un indice d’inserimento sociale, tuttavia, da solo, non poteva giustificare il permesso umanitario in assenza di altri indici di radicamento e, sopratutto, tenuto conto della sua situazione personale e familiare in (OMISSIS) ove lo stesso svolgeva una consolidata attività imprenditoriale.

Al riguardo, va osservato che, in conformità dell’orientamento di questa Corte (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass. 19 aprile 2019, n. 11110; Cass. n. 12082/19; SU. n. 29459/19), ai fini del riconoscimento della protezione internazionale assume rilievo centrale la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

Costituisce altresì principio consolidato quello a tenore del quale non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072; SU, n. 28459 cit.).

Ora, nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che l’attività lavorativa svolta dal ricorrente, con regolare contratto di lavoro subordinato e uno stipendio che lo stesso Tribunale definisce dignitoso, di per sè considerata, non fosse indice d’integrazione sociale idoneo a legittimare il permesso umanitario, senza però effettuare alcuna comparazione tra l’integrazione effettivamente raggiunta in Italia e la situazione, soggettiva e oggettiva, in cui verserebbe lo stesso ricorrente in caso di rientro nel Paese di provenienza. Al riguardo, il giudice di primo grado ha fatto riferimento alla pregressa situazione lavorativa del ricorrente in (OMISSIS), valorizzando la circostanza che egli era un imprenditore, ma ha omesso ogni accertamento quanto alla diversa situazione che il medesimo dovrebbe affrontare in caso di rimpatrio.

Per quanto esposto, in accoglimento del quarto motivo del ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Milano, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo ricorso, dichiara inammissibile il primo e secondo motivo, rigettato il terzo.

Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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