Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15560 del 27/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15560
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1898/2011 proposto da:
A.D., A.S., A.E., AL.SA.,
A.C., A.M., AL.DA., elettivamente domiciliati in
ROMA VIA PISTOIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
ESPOSITO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE GARGIULO con
studio in NAPOLI VIA G. GIGANTE 108 (avviso postale ex art. 135),
giusta delega in calce;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 199/2010 della COMM. TRIB. REG. della
CAMPANIA, depositata il 24/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Ufficio del Registro emetteva avviso di rettifica del valore degli immobili indicati nella dichiarazione di successione presentata in data 10.12.1987 dagli eredi di A.G..
Contro l’avviso di rettifica gli eredi di A.G. proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 259 del 2000 lo accoglieva parzialmente.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, non impugnata, l’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di liquidazione per le maggiori imposte dovute, oltre sanzioni ed interessi per complessivi Euro 33.970.
Contro l’avviso di liquidazione i contribuenti proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che con sentenza n. 579 del 2007, lo rigettava.
I contribuenti proponevano appello alla Commissione tributaria regionale di Napoli che lo rigettava con sentenza del 24.5.2010. Il giudice di appello riteneva infondata l’eccezione di decadenza formulata dai contribuenti, osservando che “trattandosi di un’imposta definitivamente accertata, l’unico termine che doveva essere osservato era quello di prescrizione decennale in base del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, comma 2”.
Contro la sentenza di appello gli eredi di A.G. propongono ricorso per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per carenza di motivazione in ordine alla invocata decadenza e prescrizione; 2) illegittimità dell’avviso di liquidazione per decadenza e conseguente prescrizione; violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, lett. b), applicabile in virtù del rinvio disposto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1. Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata si è espressamente pronunciata, rigettandola, sulla eccezione di decadenza e di prescrizione.
2. Il secondo motivo è infondato. Il termine di decadenza dell’azione di accertamento previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, al quale rinvia del D.Lgs. n. 336 del 1990, art. 60, in materia di imposta sulle successioni, riguarda gli avvisi di rettifica del valore degli immobili; nel caso in esame è pacifico che l’avviso di liquidazione impugnato è stato emesso per la riscossione dell’imposta di successione, già accertata definitivamente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio avente ad oggetto l’avviso di rettifica. Ne consegue che il giudice di merito ha correttamente applicato D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, comma 2, secondo cui il credito dell’Amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.
I ricorrenti devono essere condannati in solido al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate liquidate in Euro 2.000 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016