Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15560 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15560
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11404-2015 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ZANARDELLI, 23, presso lo studio dell’avvocato CARLO ZACCAGNINI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO TANZI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1449/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di P.M. di cartella di pagamento portante IRPEF annualità 2001 e 2002, il contribuente propone ricorso, fondato su unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio ne aveva rigettato l’appello ed, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarato la legittimità della cartella impugnata.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto al fine della partecipazione all’udienza.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, laddove la C.T.R. aveva applicato la prima delle dette disposizioni alla fattispecie, in cui non era in contestazione la notificazione della cartella (unico atto impugnato) ma del prodromico avviso di accertamento.
La censura è fondata alla luce del principio espresso da questa Corte (Cass. n. 1238 del 22/01/2014) per cui “la nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto” (Così statuendo, la S.C., riformando, sul punto,la sentenza impugnata, ha escluso che la impugnazione della cartella esattoriale emessa per la riscossione dell’importo risultante da un avviso di accertamento fosse idonea a sanare la nullità della notifica di quest’ultimo atto).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, che da tali principio si è discostata, ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame ed il regolamento delle spese processuali di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017