Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1556 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1556 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 20638 2009 proposto da:

GHAED SHARAFI

ZARGHANI

CORNELIA,

elettivamente

domiciliata in ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso
lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;

Data pubblicazione: 27/01/2014

- controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA l, MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE ;
– intimati –

di ROMA, depositata il 25/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 73/2008 della COMM.TRIB.REG.

20638-09

Svolgimento del processo
La contribuente impugnò un avviso di liquidazione
dell’imposta di successione in morte del coniuge Ernesto
Artom, deducendo la non debenza dell’imposta in quanto
concernente un complesso immobiliare comprensivo del noto

palazzo Artom, in Roma, costituente bene culturale ex lege
n. 1089-39, e come tale esente ai sensi degli artt. 12 e
13 del d. lgs. n. 546-90.
L’adita

commissione

tributaria

provinciale,

nella

contumacia dell’ufficio, accolse l’opposizione.
La

sentenza,

gravata

da

appello

da

parte

dell’amministrazione, fu riformata dalla commissione
tributaria regionale del Lazio, sul rilievo che nella
dichiarazione di successione erano stati indicati altri
beni rispetto a quello da ritenersi esente, sicché per
questi l’imposta di successione dovevasi considerare
dovuta per l’importo indicato in dispositivo.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
L’amministrazione ha replicato con controricorso.
La ricorrente ha depositato una memoria
Motivi della decisione
Con unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o
la falsa applicazione degli artt. 57 e 58 del d. lgs. n.
546-92, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
Sostiene che l’ufficio, contumace in primo grado, non
avrebbe potuto proporre in appello nuove eccezioni di
merito, non rilevabili d’ufficio.

1

Il motivo è manifestamente infondato in quanto dalla
sentenza risulta che l’appello era stato consegnato al
profilo della esistenza, rispetto all’immobile
riconosciuto come esente dall’imposta di successione, di
altri beni non aventi analoghe caratteristiche; rispetto

La questione atteneva al merito della pretesa tributaria
fin dall’inizio fatta valere a mezzo dell’avviso di
liquidazione.
Condividendo

simile

prospettazione,

la

commissione

tributaria regionale non ha fatto altro che correttamente
esercitare il suo ufficio secondo quanto legittimamente
devoluto con l’appello.
Spese alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per
compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

ai quali, pertanto, l’imposta era da considerare dovuta.

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