Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1556 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. II, 24/01/2011, (ud. 03/11/2010, dep. 24/01/2011), n.1556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9302-2005 proposto da:

V.R. C.F. (OMISSIS), U.A. C.F.

(OMISSIS), V.A. C.F. (OMISSIS),

VE.RO. C.F. (OMISSIS), T.A. C.F.

(OMISSIS), VE.RA. C.F. (OMISSIS),

VE.AL. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANDREINI GINO;

– ricorrenti –

e contro

C.C., C.A., CE.CR., C.

M., C.L., CE.LO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1410/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato ANDREINI GINO difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dep. il 7 ottobre 2004 la Corte di appello di Firenze, nel riformare la decisione di primo grado, accoglieva la domanda originariamente proposta da C.A. e Ce.Ca., al quale erano nel corso del giudizio subentrati gli eredi Ce.

C., C.M., C.C., C.L. e Ce.Lo.: 1) relativamente all’inesistenza nel tratto terminale della strada lungo le particelle n. 66 e n. 60, da un lato, e n. 96 e n. 93, dall’altro, del foglio di mappa n. 13 del N.C.T. del Comune di Livorno della servitù di passaggio di cui erano titolari Ve.Ad., V.V., Ve.Ra., V. A., V.R., Ve.Al., Ve.Ro. e T.A.; 2) alla rimozione da parte dei predetti della cisterna interrata e alla demolizione del manufatto in muratura muro edificato da U.A. nell’ala di proprietà comune.

Era invece respinto l’appello incidentale proposto dai convenuti avverso la statuizione di rigetto della domanda con cui i predetti avevano chiesto la condanna degli attori a eseguire le opere necessarie per evitare frane e smottamenti. In virtù della soccombenza, i convenuti erano condannati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Per quel che concerne la domanda di accertamento della limitazione della servitù di passaggio, i Giudici di appello ritenevano che, a stregua di quanto emerso dalla planimetria allegata sotto la lettera (D) al contratto di compravendita del 27 luglio 1953, che la predetta servitù, anche veicolare, trovava il suo limite al confine nord della particella n. 17 del foglio di mappa n. 13, fino al fosso di confine a valle; seppure era possibile che il passaggio fosse stato esercitato anche dai proprietari dei terreni circostanti e, in particolare, dai V., ciò non era risultato provato; d’altra parte, i predetti non avevano proposto domanda di acquisto per usucapione, così come non avevano chiesto di avere usucapito il diritto di mantenere la cisterna e il manufatto collocati su area comune.

Era, infine, escluso che gli smottamenti e le frane fossero addebitabili al comportamento degli attori.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Ve.

R., V.A., V.R., U.A., Ve.Al., Ve.Ro. e T.A. sulla base di un unico articolato motivo illustrato da memoria.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), articolando la doglianza nelle seguenti censure: a) la decisione gravata aveva ritenuto di accogliere la domanda relativa alla limitazione della servitù di passaggio in base alla planimetria allegata al contratto e in base a un’ opinione sul possibile passaggio esercitato dai convenuti, atteso che gli attori non avevano offerto alcuna prova circa l’utilizzo da parte dei convenuti di quel breve brevissimo tratto, per cui la sentenza impugnata era stata emessa in violazione dell’art. 2697 cod. civ.; b) aveva disposto la rimozione dei manufatti realizzati sull’area comune quando, ai sensi dell’art. 934 cod. civ., avrebbe dovuto ritenersi di proprietà dell’intero condominio, per cui la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari rendeva inopponibile la richiesta pronuncia; c) aveva riformato la statuizione relativa alle spese del giudizio di primo grado,che erano state compensate, quando gli appellanti si erano limitati a chiedere la condanna alle spese del grado di gravame, per cui la decisione gravata era incorsa nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;

d) la condanna alle spese era errata e non sufficientemente motivata;

e) sempre relativamente alle spese gli attori non avevano assolto l’onere di provare il fondamento delle loro domande, per cui avrebbero dovuto sopportare le spese del giudizio.

Le censure sono infondate.

1. La sentenza ha correttamente applicato i principi in materia di onere della prova, avendo accertato l’estensione della servitù di passaggio in base al titolo convenzionale di costituzione (contratto pubblico di compravendita del 27 luglio 1953 con allegata planimetria), sul quale si fondava il diritto azionato dagli attori, mentre ha escluso che i convenuti avessero provato l’acquisto per usucapione: in proposito, hanno aggiunto,con argomentazione resa ad abundantiam, che seppure era possibile che il passaggio fosse stato sempre esercitato dai convenuti, costoro non avevano dimostrato quei caratteri che esso deve avere per il maturarsi del diritto, dovendo qui considerarsi che, di fronte al titolo prodotto da controparte, sarebbe stato onere dei convenuti invocare e dimostrare il possesso utile ad usucapionem.

2. La costruzione di un’opera da parte di un comproprietario sui beni comuni non è disciplinata dalle norme sull’accessione, bensì da quelle sulla comunione, secondo le quali costituisce innovazione della cosa comune una modificazione della forma o della sostanza del bene che abbia l’effetto di alterarne la consistenza materiale o la destinazione originaria: pertanto, in mancanza del consenso degli altri partecipanti, l’opera è illegittima (Cass. 7523/2007;

21901/2004).

3. Per quel che concerne le doglianze formulate relativamente alla statuizione di condanna alle spese e che possono esser esaminate congiuntamente per la stretta connessione, va ricordato che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della consequenziale statuizione relativa alle spese.

Pertanto, correttamente la Corte: a) ha proceduto – indipendentemente dalle richieste degli appellanti – alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio, avendo riformato la decisione di primo grado;

b) ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., ha posto le spese a carico dei convenuti, i quali erano risultati soccombenti, atteso l’esito sfavorevole della lite per i medesimi, dovendo qui ricordarsi che in tema di regolamento delle spese processuali il giudice ha soltanto il divieto di non porle a carico della parte integralmente vittoriosa.

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione circa le spese della presente fase, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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