Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1556 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1556 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 11919 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
MANCA Franco (C.F.: MNC FNC 62E25 E3773), titolare
dell’impresa individuale Manca Franco Autotrasporti
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,
dall’avvocato Patrizia Fadda (C.F.: FDD PRZ 63C45 G203Z)
-ricorrentenei confronti di
TALU Giovanni (C.F.: TLA GNN 50B26 I452S)
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Stefano Carboni (C.F.: CRB SFN 68H21
A192S)
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari n. 159/2015, depositata
in data 3 aprile 2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio
del 7 novembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
Franco Manca ha ottenuto decreto ingiuntivo per un importo di
£. 11.153.000 nei confronti di Giovanni Talu.
L’opposizione del Talu è stata accolta dal Tribunale di Sassari,
Sezione distaccata di Alghero.
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y) A

Data pubblicazione: 23/01/2018

La Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari,
ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Manca, il
quale ricorre, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso il Talu.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge-

ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la rimessione degli atti al Primo Presidente della Corte di
Cassazione perché voglia valutare, ai sensi dell’art. 374,
comma 2, c.p.c. di disporre che la Corte pronunci a Sezioni
Unite e comunque, nel merito, l’accoglimento del ricorso, con
conseguente annullamento della gravata sentenza e rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «violazione e/o

falsa applicazione degli artt. 164, 163 cpc in relazione agli
artt. 342 e 359 cpc, il tutto in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.».
Il ricorso è fondato.
La corte di appello ha ritenuto sostanzialmente inapplicabile al
giudizio di appello l’art. 164, comma 2, c.p.c., nella parte in
cui prevede che la nullità della citazione per vizi della cd vocatio in ius, in mancanza di costituzione del convenuto, impone
l’assegnazione da parte del giudice di un termine per la sua
rinnovazione, eseguita la quale resta sanato il vizio e «gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin
dal momento della prima notificazione», affermando invece il
contrario principio per cui l’omessa indicazione, nella copia notificata dell’atto di citazione in appello, della data dell’udienza
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nerale dott. Alessandro Pepe, ha depositato conclusioni scritte

di comparizione produce l’inammissibilità del gravame ed il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi
di nullità non suscettibile di sanatoria poiché ricollegata
all’assenza di un elemento necessariamente richiesto dall’art.
342 c.p.c..
Ha richiamato a sostegno di tale affermazione un unico precedente (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18868 del 08/09/2014, Rv.

verse disposizioni, in quanto riferibile ad una controversia iniziata nel 1992 ed alla quale quindi si applicava il testo dell’art.
164 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche operate,
a far data dal 30 aprile 1995, dall’art. 9 della legge n. 353 del
1990, e in cui mancava la previsione della sanatoria con effetti
ex tunc della citazione nulla per vizio della cd. vocatio in ius in
seguito alla sua rinnovazione (e altrettanto è a dirsi per l’altro
precedente a sua volta richiamato nella sentenza n. 18868 del
2014, e cioè Cass., Sez. U, Sentenza n. 16 del 29/01/2000,
Rv. 533632 – 01, nonché per i successivi conformi).
Con riguardo alla attuale formulazione dell’art. 164 c.p.c.
(senz’altro applicabile nella fattispecie, essendo la causa iniziata nel 2000), la giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune iniziali oscillazioni, è ormai consolidata nell’affermare che
all’atto introduttivo del giudizio di appello la suddetta disposizione sia integralmente applicabile, ivi inclusi i commi 2 e 3, in
base ai quali i vizi attinenti alla cd. vocatio in ius sono sanati,
con effetti ex tunc, sia dalla costituzione del convenuto sia, in
mancanza di tale costituzione, dalla rinnovazione della citazione nel termine perentorio che il giudice deve all’uopo assegnare (ex multis:

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16877 del

31/07/2007, Rv. 599343 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17474 del
09/08/2007, Rv. 599133 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17951 del
01/07/2008, Rv. 604115 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2683 del
04/02/2009, Rv. 606454 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 22024 del
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632084 – 01), riguardante però una fattispecie regolata da di-

16/10/2009, Rv. 610313 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 776 del
14/01/2011, Rv. 616293 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 8177 del
11/04/2011, Rv. 617616 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5341
del 03/04/2012, Rv. 621857 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11136
del 10/05/2013, Rv. 626711 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 384
del 10/01/2013, Rv. 624698 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
16070 del 14/07/2014, Rv. 632122 – 01; Sez. 3, Sentenza n.

contrario effettivamente in termini risulta essere quello richiamato dal P.G., e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3809
del 25/02/2004, Rv. 570539 – 01, che però, trattandosi di decisione ormai remota e superata da una univoca e consolidata
giurisprudenza successiva, in mancanza di ulteriori contrasti,
non giustifica ad avviso del collegio la rimessione del ricorso
alle Sezioni Unite di questa Corte, come richiesto dallo stesso
P.G.).
Nella specie, essendo stato ravvisato un vizio della cd. vocatio
in ius dell’atto di citazione in appello (per la mancata indicazione della data di udienza), ed essendo stato correttamente
assegnato un termine per la sua rinnovazione, avvenuta regolarmente e tempestivamente (la circostanza non è neanche in
discussione), la corte di appello avrebbe dovuto ritenere sanato il vizio con effetti ex tunc, e decidere la controversia nel
merito.
La sentenza impugnata va quindi cassata affinché vi si provveda in sede di rinvio.
2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
per questi motivi
La Corte:

Ric. n. 11919/2016 – Sez. 3 – Ad. 7 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 4 di 5

24993 del 25/11/2014, Rv. 633284 – 01; l’unico precedente

- accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata , con
rinvio alla Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 7 novembre 2017.
Il presidente
Maria Margherita CHIARINI

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