Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1556 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18709/2011 proposto da:

P.S. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato RENATO FRACASSI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C. C.F. (OMISSIS), nonchè dei soci

Z.L. E ZA.LU., in persona del curatore PE.LU.;

– intimato –

avverso il decreto cron. 243/2011 del TRIBUNALE di TREVISO,

depositata il 30/05/2011 R.G.N. 900/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con decreto 30 maggio 2011, il Tribunale di Treviso rigettava l’opposizione proposta da P.S. avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS), per l’esclusione da esso del suo credito di Euro 12.814,02, a titolo di differenze retributive (permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità, T.f.r.) derivanti dall’inquadramento quale impiegata di quarto livello, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, in luogo di quello di apprendista. E ciò sul rilievo del suo riconoscimento della qualifica attribuitale, per la definizione, con accordo sindacale ai sensi dell’art. 411 c.p.c., di ogni questione relativa al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della curatela fallimentare, a fronte della concessione della CIG in deroga.

Con atto notificato il 30 giugno 2011 P.S. ricorre per cassazione con cinque motivi; la curatela fallimentare è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 2702 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea attribuzione alla propria sottoscrizione dell’accordo sindacale 20 luglio 2010 del riconoscimento di correttezza della qualifica di apprendista, in contrasto con la lettera dell’accordo, l’intenzione delle parti e l’oggetto del contratto, in assenza di alcun riferimento in esso alla correttezza dello status di apprendista, per la finalità dell’accordo di richiesta di CIG anche per gli apprendisti, sul presupposto della loro preventiva rinuncia ai ratei di T.f.r. in caso di sua concessione.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 2730 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea attribuzione di valore confessorio della qualificazione giuridica dei fatti alla dichiarazione della parte.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47, 48, 49, art. 92 CCNL Aziende Industriali Edili 20 maggio 2004 e omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato accertamento della propria qualifica di apprendista sulla base del contratto di assunzione e delle circostanze dedotte a prova, ridondante nel vizio di omesso loro esame.

Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea interpretazione della volontà di rinuncia, nell’accordo sindacale 20 luglio 2010, “ad ogni altra pretesa” non già in riferimento all’intero rapporto lavorativo intercorso, ma al solo periodo successivo al 27 maggio 2010, di intervento della GIC in deroga: in contrasto con i canoni ermeneutici di letteralità, di interpretazione complessiva delle clausole e di pertinenza all’oggetto.

Con il quinto, la ricorrente deduce vizio di omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto decisivo della mancanza di correlazione tra il presupposto e l’oggetto dell’accordo (richiesta di CIG per tutti i dipendenti ed anche per gli apprendisti) e la domanda di accertamento della qualifica di apprendista, di un oggetto di rinuncia tanto generico e indeterminato, senza alcuna indagine sull’effettiva volontà abdicativa della lavoratrice.

Per evidenti ragioni di più diretta pertinenza tematica, occorre avviare lo scrutinio dal quarto (violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., per erronea interpretazione della volontà di rinuncia, nell’accordo sindacale 20 luglio 2010, “ad ogni altra pretesa” in riferimento, non già all’intero rapporto lavorativo intercorso, ma al solo periodo successivo all’intervento della GIC in deroga) e quinto motivo (vizio di omessa e insufficiente motivazione sul fatto decisivo della mancanza di correlazione tra il presupposto dell’accordo sindacale e la domanda di accertamento della qualifica di apprendista), congiuntamente esaminabili in quanto strettamente connessi.

Essi sono fondati.

Ed infatti, la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; e il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione (Cass. 28 agosto 2013, n. 19831; Cass. 25 gennaio 2008, n. 1657).

Nel caso di specie, l’interpretazione della corte di merito della natura abdicativa della dichiarazione della lavoratrice è sindacabile in sede di legittimità, per la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, correttamente denunciati per la specificazione dei canoni in concreto assunti violati e del punto e del modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728; Cass. 4 giugno 2007, n. 12936).

Ad avviso di questa Corte, quella contenuta nel verbale di accordo sindacale e conciliazione, ai sensi dell’art. 411 c.p.c., del 20 luglio 2010 (trascritto sub nota 4 a pg. 7 del ricorso e sindacabile per le ragioni dette: Cass. 28 giugno 2007, n. 14911; Cass. 26 febbraio 2014, n. 4564, anche se più specificamente riferite al verbale di conciliazione giudiziale), non è corretta sotto i concorrenti profili del tenore letterale (art. 1362 c.c.) e del suo inserimento nel contesto complessivo degli accordi (art. 1363 c.c.) nel loro oggetto inestensibile (art. 1364 c.c.).

Essa non può essere intesa nel senso di una rinuncia tout court dei dipendenti del Fallimento, con qualifica di apprendista, ad una diversa: male pertanto il Tribunale ha inteso, con evidente errore di diritto e neppure potendolo, la dichiarazione alla stregua di riconoscimento espresso dalla lavoratrice della qualifica di apprendista e la rinuncia ad ogni altra pretesa in relazione al “rapporto lavorativo intercorso”, senza alcuna limitazione temporale.

Con il verbale di accordo sindacale e conciliazione in esame, P.S. ha invece chiaramente ed esclusivamente rinunciato, insieme con gli altri lavoratori con qualifica di apprendista e in vista dell’accesso alla CIG in deroga, “alla maturazione dei ratei di t.f.r. durante il periodo di eventuale intervento della CIG in deroga, specificamente a decorrere dal 27 maggio 2010 e ad ogni ulteriore pretesa che possa generare oneri a carico della società per il medesimo periodo”: e le parti si sono date atto della determinabilità di tale diritto nel suo ammontare, per l’immediata calcolabilità dei ratei di t.f.r. in base alla vigente normativa.

Dalle superiori argomentazioni, comportanti l’assorbimento degli altri motivi, discende allora coerente l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA