Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1556 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.E., nato il (OMISSIS) (Nigeria), elettivamente domiciliato

in Torino, via Groscavallo n. 3, l’avv. Alessandro Praticò che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso

(alessandropratico.pec.ordineavvocatitorino.it);

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto n. 5672/2020 del Tribunale di Torino, depositato

in data 14 ottobre 2020, R.G. n. 10831/2019;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons.

Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, O.E., nato il (OMISSIS) (Nigeria), ha adito il Tribunale di Torino impugnando il 2021 provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Con decreto del 16 maggio 2018 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso. A seguito di impugnazione della parte ricorrente, la Corte di Cassazione ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione. Con atto depositato il 23 aprile 2019 parte ricorrente ha riassunto la causa davanti al Tribunale di Torino.

2. Nel riassumere la causa innanzi al Tribunale di Torino e richiedere il riconoscimento della protezione internazionale (insistendo solo per la protezione sussidiaria) o di quella di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il ricorrente, con nota scritta del 12 novembre 2019 e all’udienza camerale del 13 novembre 2019, ha chiesto che si procedesse al suo interrogatorio libero per formulare un corretto giudizio di credibilità e ha esposto le seguenti ragioni: di aver lasciato il Paese a causa di un conflitto familiare, rispetto al quale non aveva potuto fare affidamento alla protezione dello Stato e in conseguenza del quale si era trovato privo di beni; di temere le prime mogli del padre per motivi ereditari, che riteneva responsabili della morte del padre, della madre e del fratello; di essere fuggito in Libia ed essere giunto in Italia il 25 maggio 2016.

3. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile poiché contraddittorio e inverosimile, evidenziando le contraddizioni emerse con le diverse dichiarazioni rese dal ricorrente. Esclusa la ricorrenza dei presupposti per lo status di rifugiato in base al giudizio di non credibilità, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i requisiti per la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base delle COI consultate. Infine, il Tribunale ha escluso la ricorrenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in considerazione dell’inattendibilità della vicenda, della mancata allegazione di circostanze di particolare vulnerabilità e del mancato raggiungimento dell’integrazione in Italia pur dando atto che il ricorrente aveva depositato documentazione scolastica, certificato di qualifica professionale di addetto agli impianti elettrici civili rilasciato il 22 luglio 2019 e progetto di stage formativo tra il ricorrente e la s.n.c. USAG Elettrica in (OMISSIS) dal 13 maggio al 21 giugno 2019, ritenendo tuttavia che tali attività “si collocano nel percorso formativo proposto in sede di accoglienza, che non rappresentano di per sé un motivo comprovante la vulnerabilità del richiedente. Non è comprovata la stabile integrazione sul territorio, tenuto conto che il richiedente non può contare su fonti di reddito da lavoro”.

5. Avverso il predetto decreto il ricorrente con atto notificato il 12 novembre 2020 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

6. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

7. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del 29 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I motivi di ricorso sono così rubricati:

“1. Violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, violazione dell’art. 35-bis comma 10, lett. b) e comma 11, lett. b), nonché difetto di motivazione, in quanto il Tribunale ha ritenuto il ricorrente non credibile, in assenza di videoregistrazione dell’audizione avanti alla Commissione e omettendo di sentirlo in interrogatorio libero che pure era stato richiesto, dando rilievo a incongruenze delle dichiarazioni rese nella fase amministrativa non indicate né nella decisione amministrativa, né segnalate dal tribunale prima del decreto finale e sulle quali il ricorrente, quindi non ha potuto controdedurre”;

“2. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8,13,13,14,26 e 27, nonché difetto di motivazione palesemente illogica, il tribunale ha dato indebito rilievo a dichiarazioni raccolte sommariamente dalla Questura al momento della presentazione della domanda di asilo”;

“3. Difetto di motivazione e travisamento della prova; il tribunale ha palesemente travisato le dichiarazioni del ricorrente verbalizzate dalla Commissione Territoriale nella parte relativa al momento in cui il ricorrente ha preso conoscenza del decesso del fratello, traendone illegittimamente, con motivazione manifestamente illogica, conseguenze sfavorevoli in ordine al giudizio di credibilità”;

“4. Violazione del D.lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), art. 6 e art. 14, lett. b) e c); il diritto al riconoscimento della protezione deriva anche dall’impossibilità di ottenere tutela effettiva da parte dello Stato rispetto alla lesione dei diritti e ai timori di violenza ascrivibili a soggetti non statuali, anche da singoli privati, qualora i loro atti siano tollerati dalle autorità o qualora le autorità neghino o siano incapaci di fornire adeguata protezione”;

“5. Omesso esame di fatti decisivi allegati dal ricorrente; non avere potuto fare ragionevole affidamento sull’intervento delle forze di polizia e di poter ottenere giustizia e la tutela dei propri diritti”;

“6. Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (formulazione previgente al D.L. n. 113 del 2018), del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c), e difetto di motivazione (apparente) per non avere il Tribunale esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria:

– in riferimento alla situazione socio-politica del paese di origine, da scrutinare secondo i criteri propri del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

– in riferimento ai pericoli legati alla specifica vicenda familiare;

– alla condizione di vulnerabilità del ricorrente derivante dal trovarsi, del tutto sfornito di mezzi di sussistenza, in un paese segnato da violenze diffuse”.

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa censura la mancata audizione del ricorrente e si lamenta che il giudizio di credibilità si sarebbe basato esclusivamente sulla sola base degli atti trasmessi dalla Commissione Territoriale e rileva che in precedenza la Commissione non aveva sollevato dubbi sulla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente circa la descrizione degli eventi materiali, ma aveva ritenuto che il ricorrente avesse espresso genericamente un timore soggettivo privo di riscontri oggettivi: quello di essere ucciso “spiritualmente” dalle mogli del padre. Si evidenzia che nell’atto introduttivo del ricorso del 22 febbraio 2018 (doc. 2, ricorso primo grado pag. 3-4) aveva chiarito le ragioni dei propri timori che erano legati a motivazioni concrete, e non già spirituali o magiche. Il ricorrente censura il giudizio di credibilità del Tribunale effettuato sulla base di elementi ritenuti contraddittori senza averlo sentito su tali questioni e senza aver neppure offerto alcuna motivazione in proposito, precisando che aveva presentato istanza di audizione nel primo ricorso e nel successivo atto di riassunzione del 23 aprile 2019 e che tale richiesta era stata ribadita con nota del 12 novembre 2019. Si lamenta che il Tribunale aveva disposto con ordinanza istruttoria il suo interrogatorio libero, ma al solo fine di acquisire informazioni sulle sue condizioni di vita attuali in Italia. Il ricorrente rileva che all’udienza del 17 settembre 2020, il giudice delegato si era limitato a chiedere al ricorrente se in via generale confermasse quanto dichiarato alla Commissione Territoriale, senza interrogarlo sulle specifiche circostanze rispetto alle quali le sue dichiarazioni sembravano mostrare quelle incongruenze che sarebbero poi state ritenute decisive a suo sfavore nel decreto qui impugnato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura il provvedimento impugnato laddove lo stesso avrebbe fornito improprio rilievo alle brevi dichiarazioni scritte raccolte con la richiesta di asilo presentata alla Questura di Torino (Mod. C3) e in contrasto con le dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale, in ordine ai tempi e alle circostanze della morte della madre del ricorrente, rilevando che le diverse dichiarazioni rese nelle due sedi non sarebbero logicamente incompatibili per quanto concerneva le cause del decesso del padre, così come quelle relative alla madre, in considerazione della sua cultura basata sulle credenze e superstizioni del luogo di origine e che tali contraddizioni avrebbero potuto essere valutate ai fini del giudizio di credibilità solo se oggetto dell’interrogatorio libero, in modo da valutare se fossero frutto della scarsa comprensione della lingua o di altre circostanze relative alla modalità di redazione del verbale.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura la parte del decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale di Torino avrebbe desunto l’esistenza di contraddizionì temporali dal verbale di audizione avanti alla Commissione. Il ricorrente rileva che la Commissione Territoriale non avrebbe ritenuto esistente alcuna incoerenza temporale nel racconto del richiedente (doc. 8 decisione della Commissione Territoriale e doc. 7 verbale di audizione avanti alla Commissione Territoriale), non ritenendo che il Tribunale avesse travisato il contenuto delle dichiarazioni: si evidenzia tuttavia l’omesso esame di tale punto nel contraddittorio delle parti.

4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso vengono trattati congiuntamente e il ricorrente censura la parte del decreto in cui il Tribunale avrebbe ritenuto l’irrilevanza della vicenda ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), sulla base del rilievo che non si potrebbe “attribuire alla moglie del padre il ruolo di agente non statale di persecuzione. Ne’, del resto, la nozione di trattamento inumano può estendersi a mera minaccia di tipo privato, poiché altrimenti ogni vittima di reati di una certa consistenza (minacce, percosse, lesioni, estorsione, rapina, maltrattamenti) di fatto si troverebbe nella condizione di poter accedere alla protezione sussidiaria, con la conseguenza di far sostanzialmente coincidere nell’area di operatività della I giurisdizione penale di detti paesi”. Il ricorrente insiste, per contro, nell’affermare che, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, la protezione internazionale sarebbe invocabile anche in relazione a comportamenti lesivi ascrivibili a soggetti diversi dallo Stato, quando l’Autorità Pubblica statuale non vuole o non può offrire tutela, censurando dunque la mancata considerazione di un fatto decisivo prospettato in ordine al pericolo derivante dalle minacce delle mogli del padre per motivi ereditati, in assenza della possibilità di ricevere effettiva tutela da parte delle autorità statali.

5. Con il sesto motivo di ricorso si censura il provvedimento impugnato laddove era stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in particolare eccependo la carenza motivazionale sul punto della condizione sociale nel Paese di origine per aver il Tribunale semplicemente richiamato quanto osservato in punto di condizioni nel Paese di origine in relazione alla trattazione della domanda sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), e per essere tale motivazione inidonea a giustificare il rigetto della diversa domanda di protezione umanitaria. Si censura altresì il decreto impugnato laddove il Tribunale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo prospettato dalla parte e non avrebbe adempiuto all’onere di esaminare la situazione individuale e le circostanze personali del ricorrente, ivi compresa la condizione sociale, rilevando che la condizione di vulnerabilità potrebbe derivare anche dalle condizioni sociali della persona e dunque dalla carenza di risorse materiali e dal rischio di subire violazione dei diritti umani, senza considerare che alla morte del padre, della madre e dell’unico fratello il ricorrente risulterebbe in condizioni di indigenza provocato dalle due mogli del padre.

6.11 ricorso è inammissibile.

6.111 primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c..

Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020; in senso conforme, anche Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, secondo cui verbatim “il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza”).

Ciò posto, la doglianza articolata dal ricorrente sul punto qui in discussione risulta, in primis, inammissibile, ai sensi del sopra richiamato art. 360-bis, perché – secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (e qui confermata) non esiste un obbligo del giudice ad audire il richiedente – e, in secondo luogo, Inammissibile per difetto di autosufficienza perché le censure articolate dal ricorrente neanche indicano, nel presente ricorso per cassazione, quale fossero i fatti a suo tempo dedotti a fondamento dell’istanza di audizione avanzata innanzi ai giudici del merito e quale fosse la rilevanza ed utilità del predetto mezzo istruttorio.

6.2 II secondo e terzo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente, riguardando gli stessi il contestato profilo del giudizio di non credibilità del racconto sono entrambi inammissibili, per come formulati.

6.2.1 Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretende, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perché non dedotto nel senso sopra chiarito e perché comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

6.3 Il quarto e quinto motivo sono invece inammissibili perché le doglianze proposte non censurano, in modo adeguato (come già osservato in relazione al secondo e terso motivo da ultimo esaminati) la ratio decidendi principale posta a sostegno del diniego dell’invocata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, e cioè il giudizio di non credibilità del racconto, ratio che sostiene pertanto la motivazione impugnata anche al di là del profilo prospettato della violazione di legge in riferimento al disposto normativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c.

6.4 Il sesto motivo – proposto in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria – è inammissibile perché propone al giudice di legittimità una riedizione del giudizio di merito riferito al profilo di vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente, a fronte di una motivazione che, seppur in modo sintetico, ha esposto ed argomentato in ordine all’assenza di tali profili di vulnerabilità riferibili sia alle condizioni del paese di provenienza sia alle condizioni soggettive del richiedente, svolgendo, con valutazione in fatto (qui non più censurabile, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), anche lo scrutinio comparativo richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA