Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15559 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1856/2011 proposto da:

AGRICOLA CANNELLE DI ROCCONI MARIA GRAZIELLA SS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, P.P., M.V.

nella loro cessata qualità di soci e Amm.ri della stessa,

elettivamente domiciliati in ROMA L.GO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANO FILIPPO BRACCI, rappresentati e difesi

dall’avvocato BRUNO AIUDI con studio in FANO VIA ARCO D’AUGUSTO 29

(avviso postale ex art. 135), giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2009 della COMM. TRIB. REG. delle MARCHE,

depositata il 25/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto notarile del 19.12.2000 la società semplice Agricola Cannelle acquistava il 50% di un appezzamento di terreno agricolo, dichiarando nell’atto di trasferimento di voler conseguire i requisiti previsti dalla L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12, per beneficiare della aliquota agevolata dell’imposta di registro, stabilita nella misura dell’8% dalla nota 1 dell’art. 1, parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione con il quale provvedeva al recupero della differenza di imposta, non avendo la contribuente prodotto la certificazione attestante l’avvenuta acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo principale, necessaria per beneficiare della aliquota agevolata.

La società Agricola Cannelle proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro, che con sentenza n. 186 del 2006 lo rigettava.

La società Agricola Cannelle proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Ancona, che con sentenza n. 141 del 25.11.2009 lo rigettava.

Avverso la sentenza del giudice di appello la società propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; carenza di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 2) e 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, laddove ha modificato della L. n. 153 del 1975, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 4) nella conclusione del ricorso eccepisce l’intervenuta decadenza dalla facoltà di accertamento per decorrenza del termine triennale previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

1. Il primo, secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati.

Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.. La Commissione tributaria regionale, in osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha rigettato la richiesta di riforma della sentenza impugnata e di annullamento dell’avviso di liquidazione, avendo ritenuto la fondatezza dell’atto impugnato poichè era stata accertata la mancata produzione della certificazione relativa al conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, conseguimento possibile anche per le società, a determinate condizioni, a seguito dell’aggiunta della L. n. 153 del 1975, art. 12, introdotta del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, con effetto dal 15.6.2001.

L’assunto del ricorrente, secondo cui il conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale non sarebbe stata possibile neppure dopo la modifica normativa, se fondato, non denota alcun profilo di illegittimità della sentenza impugnata, ma ne conferma la correttezza laddove ha statuito la fondatezza dell’atto di recupero della agevolazione fiscale per mancato conseguimento, da parte della contribuente, dei requisiti necessari per fruire della agevolazione.

4. La mera eccezione di intervenuta decadenza dalla facoltà di accertamento dell’imposta, contenuta nelle conclusioni del ricorso, è inammissibile poichè non si traduce in un autonomo motivo di impugnazione, non contenendo alcuna censura in ordine alle espresse motivazioni di diritto con le quali il giudice di appello ha rigetto l’eccezione di decadenza, osservando che, nel caso in esame, il termine triennale previsto a pena di decadenza dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, non decorre dalla data di registrazione dell’atto, bensì dalla data di scadenza del triennio utile per produrre la documentazione giustificativa della richiesta agevolazione.

La ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.100 oltre eventuali spese prenotate a debito.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro millecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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