Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15559 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17070/2016 proposto da:

CITTA DI CASTELLO VOLLEY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,

A.L. in proprio ed in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliate ROMA, VIA SICILIA, 66, presso lo studio

LUDOVICI & PARTNERS, rappresentate e difese dagli avvocati

ROBERTO CUSIMANO, VITTORIO GIORDANO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLA STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

dell’UMBRIA, depositata il 04/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Città di Castello Volley Associazione Sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante A.L., ed A.L., anche in proprio, propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 2/02/2016, depositata in data 4/01/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi, a carico dell’associazione, per maggiore IVA dovuta in relazione agli anni d’imposta 2008 e 2009, sul presupposto che l’associazione, che aveva optato per il regime di tassazione di cui alla L. n. 398 del 1991, ed aveva stipulato distinti contratti di sponsorizzazione e di pubblicità, avrebbe dovuto uniformemente provvedere al pagamento dell’IVA nella medesima misura del 90% rispetto ad entrambe le tipologie di prestazioni rese, stante la prevalenza del regime di tassazione previsto in caso di sponsorizzazione, comprensiva anche di prestazioni pubblicitarie, – è stata confermata la decisione il primo grado, che aveva respinto i riuniti ricorsi dei contribuenti. I giudici della C.T.P., esaminati i contratti stipulati dall’associazione sportiva, avevano riscontrato che il rapporto di sponsorizzazione era caratterizzato da “indistinte” prestazioni, di pubblicità e di sponsorizzazione, cosicchè non era corretto l’abbattimento operato dalla società, in sede di fatturazione, dell’IVA, al 50%, sui compensi a titolo di pubblicità. In particolare, i giudici d’appello, pur respingendo anche nel merito il gravame dei contribuenti (ritenendo, da un lato, che il nuovo regime di tassazione introdotto per sponsorizzazioni per effetto del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 29, stante la natura non retroattiva della disposizione, poteva operare solo “per le prestazioni di sponsorizzazione effettuate a partire dall’entrata in vigore del decreto legge”, e, dall’altro iato, che non poteva applicarsi il principio del favor rei, operante “solo materia di sanzioni e non nel caso in cui, come nella specie, gli atti impugnati non recano alcuna irrogazione di sanzioni”, oggetto di separato atto di contestazione), hanno sostenuto l’inammissibilità del gravame per difetto di motivi specifici di impugnazione delle statuizioni di merito espresse dai giudici della C.T.P., con conseguente formazione di giudicato.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le ricorrenti lamentano, con unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere i giudici della C.T.R. ritenuto inammissibile l’appello per difetto di motivi specifici di impugnazione.

2. La censura è fondata.

Occorre premettere (Cass. S.U. 384/2007; Cass. 17004/2013) che “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata”.

Nella specie, deve ritenersi che la decisione della C.T.R. abbia, con autonoma ratio, anzitutto dichiarato inammissibile l’appello per difetto di motivi specifici, entrando poi tuttavia anche nel merito della questione controversa.

Ora, in ordine ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per l’appello, richiamati i principi affermati da questa Corte (Cass. 6473/2002; Cass. 1224/2007; Cass. 27080/2008; Cass. ord. 14908/2014), nella specie, l’appellante, ha contestato motivazione espressa da parte dei giudici della C.T.P. – i quali avrebbero ritenuto che “la presenza del corrispettivo di sponsorizzazione assorbiva anche quello promo-pubblicitario”, con applicazione del medesimo regime di tassazione (detrazione del solo 10% su “entrambi i corrispettivi”), e non avrebbero fornito spiegazioni sulla mancata applicazione del principio del “favor rei per sopravvenuta modifica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 6”, invocata in memoria illustrativa, – chiedendone la integrale riforma. L’appellante, oltre a ribadire la legittimità del proprio operate in ordine alle separate fatturazioni ed alle distinte tassazioni dell’IVA sui compensi promo-pubblicitari e sui compensi di sponsorizzazioni, ha invocato l’operatività della normativa sopravvenuta D.Lgs. n. 175 del 2014, ex art. 29, per poi sviluppare tutta una parte prettamente attinente al regime sanzionatorio ed al principio del favor rei in rapporto al D.Lgs. n. 472 del 1997.

Risulta, in ogni caso, che l’appello era sufficientemente specifico e conteneva espresse censure rivolte alla sentenza di primo grado e quindi quella necessaria “parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (Cass. S.U. 23299/2011).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla dell’Umbria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla C.T.R. dell’Umbria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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