Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15559 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. I, 14/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24646/2007 proposto da:

M.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COLUCCIA Alfredo,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4 depositata il 6 febbraio 2007, la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello proposto da M.L. avverso precedente decisione del Tribunale di Lecce confermando per l’effetto l’obbligo del predetto appellante di corrispondere a favore del coniuge divorziato, V.M.L., priva di autonome risorse ed affetta da patologie preclusive dello svolgimento d’attività lavorativa, assegno divorzile nell’importo già determinato dal primo giudice in Euro 240,00 mensili.

M.L. ha impugnato la decisione innanzi a questa Corte con ricorso articolato in due motivi.

L’intimata non ha spiegato difesa.

Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia vizio d’omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Il deficit di motivazione si riferisce all’istanza istruttoria, ritualmente formulata, di farsi ordine alla controparte d’esibire la sua dichiarazione dei redditi, rilevante in causa siccome attestante uno squilibrio a favore della stessa, percettrice di assegno pensionistico previdenziale.

La sintesi conclusiva chiede accertarsi il denunciato vizio in relazione alla menzionata istanza.

La censura è argomentata con assoluta genericità. Non reca infatti alcuna indicazione del contenuto effettivo del documento di cui si lamenta l’omessa acquisizione e tale lacuna, ascrivibile a difetto di autosufficienza, ne preclude il doveroso vaglio di decisività, dunque della stessa ammissibilità della produzione documentale indicata che, attesa la sua funzione tipicamente fiscale, non riveste comunque, in una controversia concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice- Cass. n. 3905/2011, n. 9876/2006-. Comunque non coglie la ratio deciderteli fondata sul riscontrato omesso assolvimento da parte dell’odierno ricorrente dell’onere, rimasto irrisolto, di provare l’asserita fonte di reddito della moglie divorziata.

Per tutte queste ragioni il motivo è inammissibile.

Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e correlato vizio di motivazione. Il ricorrente ascrive alla Corte del merito omesso doveroso esame della documentazione da lui prodotta, attestante il peggioramento della sue condizioni economiche e la conseguente impossibilità della corresponsione dell’assegno divorzile a favore della Villani nell’importo concordato in sede di separazione.

Con conclusivo quesito di diritto chiede se il giudice di merito abbia violato la norma in rubrica per aver omesso sia di considerare la sua effettiva condizione patrimoniale sia d’indagare sulle reciproche condizioni economiche dei coniugi, pretendendo che egli dimostrasse l’intervenuta riduzione del reddito rispetto all’importo di cui aveva goduto in costanza di matrimonio. Non ha considerato che l’unico immobile di cui era proprietario era in godimento della V..

In parte qua, la Corte del merito, facendo buon governo dei criteri posti dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 (nel testo modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10) ha attribuito all’assetto economico concordato, in sede di separazione fra le parti, in astratto meramente indiziario ed in quanto tale non vincolante (Cass. n. 6641/2002), valore concreto pregnante in quanto determinante l’onere dell’odierno appellante, rimasto irrisolto, di dimostrare il mutamento in pejus delle sue condizioni economiche rispetto alla data in cui assunse l’impegno.

La critica all’approdo è inammissibile poichè recupera, sollecitandone lo scrutinio, risultanze documentali, asseritamente rilevanti, senza neppure riprodurne il tenore, in palese violazione del principio di autosufficienza che assiste il ricorso per cassazione. Nella restante parte in cui deduce vizio d’omessa motivazione della statuizione il mezzo non è argomentato. Il quesito di diritto peraltro neppure espone la necessaria sintesi conclusiva.

Tutto ciò premesso, il ricorso merita il rigetto. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA