Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15558 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1729/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DIVISIONE ALIMENTARI FRESCHI DI DELL’AGLI PASQUALE E C. SAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO FARSETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

SANZO’ giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2010 della COMM. TRIB. REG. della

Basilicata, depositata il 13/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FARSETTI per delega

dell’Avvocato SANZO’ che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate di Matera emetteva nei confronti della società Divisione Alimentari Freschi s.a.s. un avviso di recupero del credito di imposta di Euro 11.646,20, del quale la società aveva usufruito a titolo di incentivo per l’incremento dell’occupazione a norma della L. n. 388 del 2000, art. 7.

Divenuto definitivo l’avviso di recupero, non impugnato, veniva emessa cartella di pagamento dell’importo complessivo di Euro 14.915,82.

Contro la cartella di pagamento la società Divisione Alimentari Freschi proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Matera che lo accoglieva con sentenza n. 2245 del 2006, sul rilievo della infondatezza nel merito dell’avviso di recupero.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Potenza che con sentenza del 13.1.2010 ne dichiarava in via preliminare l’inammissibilità, in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva notificato l’appello soltanto alla società contribuente e non anche all’agente per la riscossione, in violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., con richiesta a questa Corte di decidere nel merito la controversia dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.

La società Divisione Alimentari Freschi resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che, nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento ad opera del contribuente, non è configurabile alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente per la riscossione, sussistendo una semplice legittimazione passiva concorrente da parte di entrambi (Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 6-5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546).

Peraltro, anche nelle ipotesi di effettiva sussistenza di litisconsorzio necessario in causa inscindibile, la mancata notificazione dell’atto di appello al litisconsorte necessario non è causa di inammissibilità della impugnazione, non prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ma comporta soltanto la necessità di integrazione del contraddittorio per ordine del giudice (Sez. 5, Sentenza n. 14423 del 15/06/2010, Rv. 613813).

2. Il secondo motivo è assorbito. L’accoglimento della censura in ordine alla erronea declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello comporta che la trattazione di tutte le questioni dedotte con l’atto di appello sia devoluta al competente giudice del rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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