Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15558 del 22/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17036/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BATTOCCHIO IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RICCARDO VIANELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del VENETO, depositata l’08/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Battocchio Impianti srl (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 26/19/2015, depositata in data 8/01/2016, con la quale – in controversa concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, per IVA dovuta in relazione all’anno d’imposta 2008, avendo l’Ufficio rilevato che il credito, sorto nell’anno 2007, non era stato riportato nella dichiarazione IVA anno 2007, in quanto non presentata – stata confermata la decisione di primo grado, che ave a accolto il ricorso della contribuente.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 54 bis, avendo la C.T.R. erroneamente ritenuto, in via pregiudiziale, che l’Ufficio non poteva procedere ad iscrizione a ruolo dell’imposta, negando il diritto alla detrazione di un credito IVA sorto nell’anno precedente, per il quale la dichiarazione non era stata presentata, ma avrebbe dovuto azionare la pretesa impositiva attraverso un avviso di accertamento.

2. La censura è fondata nei sensi di cui appresso.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 17757/2016) ha di recente affermato il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

Ora, la sentenza della C.T.R. è parzialmente conforme al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, non avendo verificato l’effettiva esistenza del credito IVA contestato.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento de ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. Veneto in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa a sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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