Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15558 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7584/2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato presso l’avv. Daniela

Vigliotti che lo rappres. e difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2020 da Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 12.2.19, il Tribunale di Milano respinse il ricorso proposto da T.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e umanitaria, osservando che: non sussistevano i presupposti dello status di rifugiato attesa l’inattendibilità del racconto del ricorrente circa l’aggressione subita, insieme al cognato, da un gruppo di persone e le paventate minacce che lo avrebbero indotto a lasciare il suo (OMISSIS); non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, in ordine alla situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, sub lett. c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, sulla base dei report esaminati; non era riconoscibile la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato situazioni individuali di vulnerabilità.

T.M. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria. Il Ministero non si è costituito.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, commi 9, 10 e 11, in combinato disposto con gli artt. 46, par. 3, Direttiva n. 32/13, art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, per non aver il Tribunale fissato l’audizione del ricorrente per la mancanza della videoregistrazione.

Il motivo è infondato. L’audizione del richiedente da parte del giudice non è obbligatoria allorchè la domanda risulti manifestamente infondata già sulla base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione resa nel procedimento amministrativo (Cass., n. 5973/2019). E questo è quanto ha ritenuto il Tribunale negando la necessità di un nuovo ascolto della ricorrente considerato che nel ricorso non venivano dedotti elementi ulteriori rispetto a quelli già rassegnati nel corso della dettagliata audizione davanti alla commissione territoriale. Tale giustificazione della mancata audizione viene dalla ricorrente contestata mediante considerazioni o infondate (l’obbligatorietà del rinnovo dell’audizione da parte del Tribunale in ogni caso, esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr., per tutte, Cass., n. 17717/2018) o inammissibili poichè consistenti nella sola generica considerazione che si è impedito al collegio di verificare che effettivamente le dichiarazioni rese dalla ricorrente fossero imprecise e poco attendibili.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Conv. Ginevra, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non aver il Tribunale riconosciuto lo status di rifugiato attesi i timori di persecuzione per motivi religiosi in caso di rimpatrio, esperendo i poteri di cooperazione istruttoria.

Il motivo è inammissibile in quanto il Tribunale ha motivato in maniera esaustiva sulla non credibilità della ricorrente in ordine alla riferita vicenda dell’aggressione che avrebbe subito unitamente al cognato, per aver opposto un rifiuto a terzi circa la manipolazione di una moto rubata, e delle minacce successive; ciò esime il giudice dal procedere ad accertamenti ufficiosi istruttori (V. Cass., n. 4892/19; n. 16925/18).

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria in ragione della situazione socio-politica del (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile in quanto: circa la protezione internazionale e la protezione sussidiaria, sub lett. a) e b) il Tribunale ne ha escluso i presupposti in ragione dell’inattendibilità del ricorrente; circa la fattispecie di cui alla lett. c), il Tribunale ha escluso la situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, nella regione del (OMISSIS), da cui proviene il ricorrente, in base all’esame di vari report internazionali aggiornati.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUL, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria sia riguardo alla situazione del Paese di provenienza, ove sussiste il pericolo di violazione di diritti umani, sia in ragione del livello d’integrazione sociale raggiunto in Italia, omettendo dunque un’adeguata verifica dei presupposti del permesso umanitario.

Il motivo è infondato perchè il ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n. 4455/2018 e Cass. Sez. U. n. 29459/2019), non indica ragioni individuali di grave lesione in patria dei suoi diritti fondamentali, ma fa leva esclusivamente sulla situazione generale del suo paese di origine, nonchè su un rapporto di lavoro a tempo determinato che, di per sè, non dimostra un effettiva integrazione del ricorrente in Italia.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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