Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15558 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. I, 14/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 726/2010 proposto da:

P.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso l’avvocato

MARTIGNETTI Maria, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARTIGNETTI GUGLIELMO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PA.MA. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso l’avvocato D’AVACK

Alessandro, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

D’AVACK LORENZO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3730/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. MARTIGNETTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato L. D’AVACK che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti gli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 3 marzo 2008 il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato secondo il rito concordatario, tra P.A. e Pa.Ma.;

disponendo a carico di quest’ultimo un contributo mensile di Euro 3500,00 per il mantenimento del figlio, oltre al concorso per il 50% delle spese mediche, scolastiche sportive. Con compensazione delle spese di giudizio.

Sul successivo gravame del Pa., la Corte d’appello di Roma, con sentenza 30 settembre 2009, ritenuto che nelle more era stata dichiarata efficace nello Stato italiano, con sentenza 4 ottobre 2007 della Corte d’appello di Firenze, la pronunzia dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario – emessa in data 2 marzo 2005 dal Tribunale ecclesiastico regionale del Lazio, ratificata dal Tribunale apostolico dalla Rota romana e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica – passata in giudicato prima della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarava la cessazione della materia del contendere; revocando tutti i provvedimenti contenuti nella sentenza impugnata e compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Motivava che le questioni dell’affidamento della prole e del suo mantenimento non erano ormai suscettibili di scrutinio nell’ambito del giudizio di divorzio e trovavano la loro regolamentazione nella precedente sentenza irrevocabile di separazione personale emessa dal Tribunale di Roma il 12 aprile 2000: regolamentazione, suscettibile di eventuale modifica ai sensi dell’art. 710 cod. proc. civ..

Avverso la sentenza, notificata il 31 ottobre 2009, la signora P. proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, notificato il 28 dicembre 2009 ed ulteriormente illustrato con successiva memoria.

Resisteva con controricorso il Pa..

All’udienza del 24 maggio 2011 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione nella ritenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle disposizioni del giudice di primo grado riguardanti l’affidamento ed il mantenimento del figlio.

Il motivo è fondato.

Sulla questione degli effetti che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario produce, una volta divenuta efficace nell’ordinamento italiano, e sui poteri del giudice del divorzio (o della separazione) chiamato ad emettere provvedimenti nei confronti dei figli degli ex-coniugi, questa Corte ha già avuto modo più volte di pronunziarsi, a partire dalla sentenza 11 ottobre 1983 n. 5887; statuendo, che dopo la pronuncia di nullità si producono ugualmente gli effetti del matrimonio valido (art. 128 C.C., commi 2 e 4) rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio e non si modifica, sostanzialmente, il regime giuridico per quanto concerne i provvedimenti che il giudice adotta nei loro riguardi, poichè l’art. 129 c.c., comma 2, richiama espressamente il successivo art. 155 cod. civ..

La L. 27 maggio 1929, n. 847, art. 18 (disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio) – tuttora in vigore, anche a seguito dell’Accordo del 1984 di modifica del Concordato lateranense del 1929 (Corte cost. 8 maggio 2001, n. 329; Cass., sez. 1, 9 marzo 1995, n. 2728) – richiama, infatti, per il caso in cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, la disciplina del matrimonio putativo. Ciò, tramite il rinvio originariamente all’art. 116 cod. civ.; quindi, all’art. 128 cod. civ. del 1942; ed infine, dopo la riforma del diritto di famiglia, alla disciplina contenuta negli artt. 128, 129 e 129 bis cod. civ..

Ne consegue che, resa esecutiva la sentenza della giurisdizione ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, in pendenza della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio (o di separazione dei coniugi), per un verso non viene meno il potere- dovere del giudice di adottare i provvedimenti riguardo ai figli (tra i quali quelli relativi alle modalità e alla misura del contributo al mantenimento: Cass., sez. 1, 2 febbraio 1989, n. 649); per altro verso, rimane ferma la possibilità per i coniugi di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità del contributo (art. 155 c.c., u.c.).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, l’efficacia della predetta sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, intervenuta nel corso del giudizio di divorzio, pendente in grado di appello, non determina, quindi, la cessazione della materia del contendere per quanto concerne i provvedimenti che detto giudice è chiamato ad adottare nell’interesse dei figli minori, essendo tale potere rimesso al medesimo giudice, certamente in grado di valutare nel modo più penetrante l’interesse morale e materiale della prole. Da ciò il perdurare del potere di detto giudice, anche dopo la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, di adottare o di rivedere, le disposizioni concernenti il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli e, specificatamente, anche il loro affidamento all’uno o all’altro dei genitori, ai sensi dell’art. 129 c.c., comma 2 e art. 155 c.c. (Cass., sez. 1, 2 febbraio 1989, n. 649; Cass., sez. 3, 6 agosto 2004 n. 15165).

L’accoglimento del primo motivo determina la cassazione della sentenza, assorbite le residue censura.

La causa dev’essere dunque rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spesa della fase di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo assorbiti i residui, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d’appello di Roma, in una diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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