Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15557 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MONTELABBATE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. CORRIDONI 14, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINI STEFANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PARDI ARTURO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. PAOLUCCI

DE’ CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato MARZANO STEFANO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2006 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 12/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il resistente l’Avvocato PARRONE, per delega dell’Avvocato

MARZANO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

Il Comune di Montelabbate notificava a C.A. due avvisi di accertamento ai fini I.C.I., relativi agli anni 1997 e 1998 con riferimento ad un terreno in comproprietà, catastalmente distinto al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), rispettivamente per un valore di Euro 599,658,00 e di Euro 634.932,00, rinnovando gli accertamenti già notificati il 13.11.2001 per le stesse annualità, già oggetto di annullamento in sede giudiziale per carenza di motivazione.

Il contribuente impugnava gli avvisi dinanzi alla C.T.P. di Pesaro, lamentando che il rapporto in questione era stato già oggetto di decisione da parte della stessa C.T.P. che aveva annullato gli atti per vizio di motivazione, che l’atto era comunque carente di ragioni o fatti sopravvenuti rispetto a quello emesso in precedenza oggetto del decisum e che il comportamento del Comune era in violazione del giudicato.

Resisteva il Comune sostenendo che gli avvisi notificati non costituivano integrazione o modifica dei precedenti annullati, ma ne realizzavano, entro termini di legge, la rinnovazione, e che i nuovi accertamenti erano stati eseguiti non come i precedenti sulla media dei prezzi di mercato ma sulla base di una perizia estimativa in coerenza con la precedente sentenza.

La C.T.P., riuniti i ricorsi, li respingeva, affermando che gli accertamenti erano semplici riproposizioni, entro il termine di decadenza, dei precedenti annullati per carenza di motivazione e costituivano non elusione del giudicato ma adempimento dello stesso.

Proponeva gravame il contribuente sostenendo che i nuovi accertamenti eludevano il giudicato senza fornire la spiegazione del perchè la perizia allegata non era stata presa in considerazione per i primi atti e che l’autotutela non poteva essere esercitata senza limiti di tempo.

La C.T.R. delle Marche accoglieva l’appello del contribuente affermando che l’Amministrazione non poteva emettere accertamenti tributari entro il termine decadenziale, disattendendo il giudicato formatosi sullo stesso argomento.

Avverso tale sentenza il Comune di Montelabbate propone ricorso per cassazione sulla base di unico motivo. C.A. resiste con controricorso, contrastando quanto ex adverso sostenuto.

Diritto

Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11 “dei principi generali di autotutela e di avviso di accertamento ex art. 112 c.p.c”, nonchè omessa, insufficiente motivazione, per avere la C.T.R. ritenuto che l’emissione dei nuovi atti costituissero elusione o violazione del precedente giudicato, omettendo di comparare il giudicato con i nuovi avvisi e per non avere valutato, non tenendo presente la ragione del precedente annullamento, che gli stessi ne costituivano l’adempimento, eliminando il vizio formale di cui erano affetti, rispettando quindi il principio deciso dalla sentenza irrevocabile.

Evidenzia, inoltre, i Comune ricorrente che la C.T.R. non ha preso in considerazione che l’Amministrazione ha il potere di rinnovare i precedenti accertamenti dichiarati nulli, purchè entro il termine decadenziale e che la preclusione del giudicato si verifica allorquando l’Amministrazione provveda ex novo a notificare al contribuente altro avviso di accertamento ispirato alla stessa motivazione del precedente.

Il ricorso è fondato.

Il nuovo avviso di accertamento notificato deve considerarsi atto autonomo e distinto, avente una propria materia ed in possesso di tutti i requisiti di legge che sostituisce , nei termini previsti di decadenza l’atto già annullato. Non vi sarebbe, pertanto, alcuna ragione di tutela del contribuente la quale imponga di considerare nullo l’avviso di accertamento successivo, sacrificando, così, interessi di rango costituzionale, quali quello del reperimento delle risorse essenziali al funzionamento dello Stato e degli enti locali e il concorso alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, quando, come nella specie, il nuovo atto sia in possesso di tutti gli elementi richiesti dalla normativa.

La sentenza impugnata si fonda, infatti, su un errore di prospettiva, là dove compie un’indebita contaminazione tra i principi che regolano la correzione di vizi degli atti, nell’ambito del doveroso esercizio del potere impositivo, e il divieto di modificazione o integrazione dell’accertamento sulla base degli stessi clementi in possesso dell’ufficio. (cfr., sia pure in ipotesi di diversa imposta, cass. civ. sentt. nn. 10949 e 14377 del 2007).

Nella specie, si deve ritenere che l’atto impugnato non costituisca una mera integrazione di quello precedentemente annullato in via giurisdizionale, ma esercizio dell’ordinario – e doveroso – potere di accertamento, in ottemperanza ad una pronuncia giurisdizionale di annullamento. Si può, quindi, ricondurre l’atto impugnato nel presente processo – nella parte in cui, a differenza del precedente, viene correttamente motivata l’imposizione – anche al generale potere di autotutela dell’amministrazione, pur tenendosi conto del fatto che, nella specie, l’ufficio non era di fronte alla scelta discrezionale insita in tale potere, stante il già richiamato dovere di ottemperanza al giudicalo di annullamento.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (decisione n. 1233 del 1^ ottobre 1999) è legittimo l’esercizio del potere di autotutela anche nei confronti di atti annullati in sede giurisdizionale, attraverso la modificazione di presupposti di fatto e la rimozione o integrazione delle parti oggetto della statuizione di illegittimità. Nel caso di specie, l’ufficio non si è limitato ad integrare le parti dell’accertamento che davano luogo ad invalidità, ma ha esercitato, con le forme e nei termini stabiliti, il proprio potere di accertamento, che non si era consumato attraverso l’emanazione degli atti annullati, ottemperando alla pronuncia di annullamento.

Si tratta, come si è già precisato, di un atto doveroso, costituente esercizio del potere impositivo che, nell’ordinamento fiscale, non può avere carattere discrezionale.

Contrariamente, quindi, a quanto ritenuto dalla C.T.R., l’atto già annullato per mancanza di un elemento essenziale, essendo stato motivato con automatico ed a critico riferimento a i valori prefissati in via generale dalle deliberazioni comunali e non con riferimento ad elementi concreti come previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, può ritenersi legittimamente sostituito da altro atto impositivo privo del vizio rilevato nel precedente, non essendo conforme a legge che un contribuente non adempia al proprio dovere contributivo, in assenza di decadenza dalla potestà impositiva dell’ente il quale, tenuto conto del contenuto del giudicato e nel rispetto del principio desumibile dalla sentenza passata in giudicato, ha motivato il nuovo avviso recependo una perizia giurata, che prendeva in considerazione la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso, gli oneri per eventuali lavori di adattamento ed i prezzi medi praticati sul mercato delle vendite di aree aventi uguali caratteristiche, così come previsto dal citato art. 5, comma 5.

Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, la causa va rimessa per un nuovo esame in ordine ad altre eventuali diverse censure ad altra sezione della C.T.R. delle Marche. La stessa C.T.R. provvedere anche al governo delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, cassata la sentenza impugnata, rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. delle Marche.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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