Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15557 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15557
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16102/2016 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 112 presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO MANZULLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato STEFANO CATUARA;
– ricorrente –
contro
T.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5276/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2017 dai Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Riscossione Sicilia spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di T.M. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 5276/30/2015, depositata in data 21/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di intimazione conseguente ad una cartella di pagamento, per vari tributi dovuti, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, stante la ritenuta mancata notifica delle prodromiche cartelle.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del Concessionario per la riscossione, hanno sostenuto che la relata di notifica della cartella di pagamento, prodotta da quest’ultima parte, rimasta contumace in primo grado, non poteva essere esaminata, stante l’inammissibilità della loro produzione, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, norma da interpretarsi restrittivamente, in correlazione ai principi di lealtà processuale e di diritto di difesa, trattandosi di documenti già disponibili nel primo grado.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 e art. 345 c.p.c., comma 3, avendo i giudici del a C.T.R. applicato il divieto di produzione di nuovi documenti in appello al processo tributario.
2. La censura è fondata. Questa Corte (Cass. 22776/2015) ha ribadito che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova”. La Corte ha poi chiarito che detta produzione deve avvenire “tempestivamente e ritualmente”, in sede di gravame, “entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo” operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado” e che possono, entro tali limiti, essere legittimamente prodotti in appello anche “documenti tardivamente prodotti in primo grado” (Cass. 3661/2015; Cass. 655/2014). Nella specie, la produzione documentale è avvenuta contestualmente all’atto di appello e conseguentemente la documentazione doveva essere acquisita al processo e vagliata dai giudici della C.T.R..
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del
ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017