Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15556 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21319/2006 proposto da:

COMUNE DI GAGGIO MONTANO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. GIANTURCO 11, presso lo

studio dell’avvocato COLLELUORI RITA, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CALCESTRUZZI F.LLI VIGNALI DI VIGNALI V. & C. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2004 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 01/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’UGO BIANCA MARIA, per delega

dell’Avvocato COLLELUORI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

La società Calcestruzzi Fratelli Vignali s.n.c. di Vignali Vincenzo & C. impugnava innanzi alla C.T.P. di Bologna avvisi di liquidazione I.C.I., nn. (OMISSIS), relativi rispettivamente agli anni 1996, 1997 e 1998, con i quali veniva chiesta una maggiore imposta ritenuta dovuta in esito a controlli eseguiti ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, a seguito di attribuzione di rendita, per avere la contribuente richiesto in data 23.1.1995 l’accatastamento del proprio immobile, sito nel territorio del Comune di Gaggio Montano, in un’unica unità produttiva, dichiarato come categoria D/7 per il quale aveva pagato l’imposta in base al valore contabile risultante dal bilancio; ne chiedeva l’annullamento non essendogli mai stata notificata la rendita definitiva. Successivamente, in data 30.3.2001, inoltrava nuova denuncia di variazione, che, senza variare le consistenze, trasformava il complesso produttivo in sei unità immobiliari.

Si costituiva il Comune, affermando la legittimità degli avvisi di liquidazione e la correttezza del calcolo.

La C.T.P. respingeva il ricorso.

Impugnava la contribuente, insistendo sull’eccessività e sulla non conoscenza della rendita attribuita per non esserle mai stata notificata. Resisteva il Comune, sostenendo che la contribuente era al corrente dell’esistenza della rendita, avendola calcolata contestualmente alla richiesta di accatastamento.

La C.T.R. dell’Emilia Romagna accoglieva il gravame. Rilevavano i giudici di secondo grado che la società non poteva conoscere la rendita attribuitale in quanto non aveva chiesto l’accatastamento nè mediante la procedura AQUISIZ, nè con il metodo DOC-FA, non ancora esistente all’epoca dei fatti, per cui l’U.T.E. avrebbe dovuto notificare la rendita.

Avverso detta decisione il Comune di Gaggio Montano propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Non risulta costituita la società Calcestruzzi Fratelli Vignali s.n.c..

Diritto

Con il primo motivo il Comune lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, e art. 11, comma 1, L. n. 342 del 2000, art. 74, e della L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 11, per avere la C.T.R. ritenuto che per una rendita attribuita fin dal 1995 potesse essere applicata una norma del 2000 che condiziona l’efficacia di quel dato catastale alla notifica, mentre l’ambito applicativo dell’art. 74, sopraindicato è diverso, facendo espresso riferimento alle rendite poste in atti dopo il 1.1.2000. A conferma di tale tesi l’ente ricorrente richiama anche il disposto della L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 11, entrato in vigore dal 1.1.2000 che stabilisce che in caso di omessa notifica personale della rendita definitiva l’ente impositore può procedere alla disapplicazione delle sanzioni ed al recupero della eventuale maggiore imposta derivante dall’attribuzione della rendita da parte dell’U.T.E. con i relativi interessi. Sostiene inoltre, che comunque l’operato del Comune supererebbe anche il vaglio della L. n. 342 del 2000, art. 74, entrato in vigore successivamente all’emissione degli atti impugnati.

Con la seconda doglianza si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la C.T.R. ritenuto sussistente la carenza di tutela per il contribuente in caso di attribuzione di rendita senza successiva notificazione senza avere, invece, valutato che tale tutela era comunque assicurata dalla possibilità di impugnare la rendita a seguito di pubblicazione sull’Albo pretorio, oppure impugnare la medesima rendita contestualmente all’avviso di liquidazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3.

Contesta inoltre il Comune ricorrente anche l’affermazione dei giudici relativa ad un non ben identificato principio di equità da attuarsi attraverso bonarie istanze all’Ufficio del territorio onde ottenere una diminuzione della rendita catastale rispetto alle risultanze DOC-FA. Il ricorso è fondato.

La L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2, prevede testualmente che “per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso fra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma”.

Conclude, quindi, asserendo che la notifica dell’atto impositivo vale anche come contestazione dell’attribuzione della rendita, e consente all’interessato di svolgere in sede d’impugnazione ogni contestazione sulla rendita.

La questione, quindi, individuata nei termini anzidetti, è sicuramente corretta.

La ratio di questa previsione disvela palesemente la rilevanza autonoma dell’atto attributivo della rendita a fine sia tributario sia strumentale alla sua autonoma impugnabilità.

La previsione contenuta nel comma 2, sopra trascritta, tuttavia, detta una specifica disciplina in relazione alle annualità pregresse, stabilendo che, sebbene per il periodo transitorio considerato, vale a dire sino al 31.12.99, l’atto attributivo o modificativo della rendita abbia effetto dalla data della sua adozione, quando sia stato recepito in atti impositivi riferiti alle suddette annualità, la notifica di quest’ultimo atto vale come notifica anche della rendita, con la conseguenza che l’interessato è rimesso in termini per esperire ogni rimedio a, proprio favore e contestarne il valore.

Non avrebbe altro senso la previsione letterale di esclusione solo di sanzioni ed interessi, e del pari di eventuali rimborsi in caso di eccedenza a favore del contribuente, se essa non si correla all’attribuzione di efficacia immediata della rendita, a meno dell’esistenza di eventuali errori che è onere del contribuente dedurre.

Peraltro, l’atto di classamento con attribuzione della rendita ha autonoma rilevanza sul piano tributario e deve pertanto essere comunicato all’interessato, ma consacra quello, altrettanto pacifico, secondo cui la notifica dell’atto impositivo, non preceduta dalla notifica della rendita, consente a contribuente di far valere ogni eventuale doglianza in sede d’impugnazione di esso, e di contestare la rendita, se ritiene errata la sua attribuzione o la sua variazione chiamando in causa l’ufficio dell’UTE, ed ora la competente Agenzia del Territorio. Quest’ultimo orientamento si è formato con riguardo specifico al caso in cui il contribuente, acquirente d’immobile non censito in catasto, si sia avvalso della valutazione automatica ai sensi della L. n. 154 del 1988, art. 12, e conferma che non è necessaria la separata notifica dell’atto di classamento con attribuzione della relativa rendita catastale, almeno tino al 1.1.2000, potendo essa essere recepita nell’avviso di liquidazione con cui l’ufficio procede al recupero dell’imposta dovuta, così da consentirne la conoscenza e da permetterne l’impugnazione (cfr. Cass. civ. sent. n. 11211/2001 e n. 17943/2004).

In conclusione, nel caso di specie, la contribuente, siccome l’atto di attribuzione della rendita riguardo le annualità pregresse anteriori al 31.12.99, pur non avendone ricevuto autonoma notifica, venne parimenti posta in condizione di introdurre contestazioni nel merito della determinazione della rendita attraverso la notifica dell’atto impositivo che, nella determinazione dell’ICI per le annualità suddette, l’aveva recepita, e che in sostanza l’aveva rimessa in termini.

Deve però rilevarsi che, pur avendo introdotto in sede giudiziale la contestazione sull’atto impositivo, la suddetta contribuente non pare abbia inteso censurare l’esattezza o la congruità della rendita, che è perciò rimasta incontroversa, ma ha piuttosto improntato la sua domanda ad una mera petizione di principio, vale a dire all’affermazione dell’esigenza, giusta ma astratta, che l’atto di classamento le venisse autonomamente notificato, rimasta, in assenza di doglianza ne merito, priva di concreta rilevanza. Peraltro, qualora avesse voluto contestare anche la congruità della rendita avrebbe dovuto, come sopra riferito, convenire in giudizio pure l’Agenzia del territorio, unico ente deputato in materia.

Gli ulteriori profili censurati non hanno rilevanza.

Conclusivamente, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata,, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa anche nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva da parte della Società intimata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società Calcestruzzi Fratelli Vignali s.n.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

 

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