Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15556 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12440/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FIDEURAM INVESTIMENTI SOCIETA’ GESTIONE RISPARMIO SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLA BRANDA,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

raccoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BRANDA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con dichiarazione annuale rettificativa del 28.2.1995, la società Fideuram Investimenti spa correggeva a proprio favore la dichiarazione annuale mod. 780/95 presentata il 31.1.1995, avendo erroneamente applicato la ritenuta dello 0,25% in luogo della ritenuta agevolata dello 0,10% prevista dalla L. n. 77 del 1983, art. 9, comma 2. Conseguentemente presentava istanza di istanza di rimborso della somma di Lire 45.825.000 versata in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva sui titoli industriali del Fondo Imindustria, relativa all’anno di imposta 1994. A seguito del silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso, la società Fideuram Investimenti, con ricorso notificato all’Ufficio in data 24.2.2004, adiva la Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 296 del 11.6.2007, dichiarando il diritto della ricorrente al rimborso dell’eccedenza dell’imposta sostitutiva versata.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello deducendo che la società non aveva documentato la sussistenza delle condizioni per usufruire della agevolazione fiscale (la documentazione richiesta della L. n. 77 del 1983, art. 5, lett. c) e d), per fruire della aliquota agevolata e neppure tale documentazione era stata prodotta in giudizio. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 121 del 19.3.2009 rigettava l’appello, sul rilievo che “stante il superamento dei termini di rettifica della dichiarazione, si deve affermare la legittimità e la definitività del richiesto rimborso di imposta, poichè è ormai preclusa all’Amministrazione finanziaria qualsiasi attività di verifica documentale in ordine al credito vantato dalla società”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 9 e 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e art. 2697 c.c., censurando la sentenza sotto un duplice profilo:a) nella parte in cui ha ritenuto che il contribuente fosse legittimata a presentare una dichiarazione integrativa prima che tale facoltà fosse riconosciuta del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis; b)nella parte in cui ha ritenuto che tale dichiarazione integrativa non rettificata abbia consolidato il diritto alla restituzione del preteso credito di imposta anche in assenza di idonea documentazione.

La società Fideuram Investimenti spa resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per inidoneità del quesito di diritto, ovvero di rigettarlo per infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ammissibile poichè sorretto da idoneo quesito di diritto, deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

1. La prima parte del motivo di ricorso è infondata. Prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis, che a decorrere dal 1 gennaio 2002 ha introdotto l’onere di presentare, entro determinati termini, una dichiarazione integrativa anche per l’ipotesi in cui siano stati dichiarati redditi maggiori del dovuto, era applicabile del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 9, commi 7 e 8, che prevedeva un termine per la presentazione della dichiarazione integrativa per il solo caso di rettifica “a favore del fisco”, per errori commessi dal contribuente in danno dell’Amministrazione finanziaria; diversamente, la dichiarazione integrativa “a favore del contribuente” era ammessa senza imposizione preclusioni temporali alla emendabilità della dichiarazione, salvo il limite della sopravvenienza di decadenze o dell’esaurimento del rapporto tributario (in tal senso Sez. U, Sentenza n. 15063 del 25/10/2002, Rv. 558050; Sez. U, Sentenza n. 17394 del 06/12/2002, Rv. 559050; Sez. 5, Sentenza n. 22490 del 04/11/2015, Rv. 637077).

2. La seconda parte del motivo di ricorso è fondata. La presentazione di una dichiarazione annuale dei redditi (originaria o integrativa) contenente l’esposizione di un credito di imposta, alla quale non sia seguita alcuna rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria nei termini di decadenza per l’azione accertatrice previsti dalla legge, non determina, per ciò solo, un consolidamento del credito di imposta indicato in dichiarazione con conseguente diritto al rimborso. L’intervenuta decadenza dei termini per l’azione accertatrice comporta il divieto per l’Amministrazione finanziaria di svolgere attività di accertamento di un credito fiscale, a proprio favore, maggiore di quello risultante dalla dichiarazione; non determina, invece, alcuna preclusione alla facoltà della Amministrazione di contestare la sussistenza di un proprio debito qualora sia destinataria di una richiesta di rimborso di un presunto credito di imposta presentata dal contribuente. La decadenza dalla facoltà di rettificare la dichiarazione integrativa non incide sulla procedura di rimborso prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, la quale pone a carico del contribuente, che assume di avere versato una somma superiore al dovuto, l’onere di dimostrare l’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, e consente all’Amministrazione finanziaria, presunta debitrice, di allegare i fatti impeditivi del rimborso richiesto, in conformità alla regola di distribuzione dell’onere probatorio desumibile dall’art. 2697 c.c., ed in applicazione del principio tipico di ogni rapporto obbligatorio, desumibile dall’art. 1442 c.c., secondo cui l’azione è limitata nel tempo, l’eccezione perpetua (in tal senso Sez. U, Sentenza n. 5069 del 15/03/2016, Rv. 639014).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo giudizio, anche sulle spese, esaminando nel merito i motivi di appello.

PQM

Rigetta il motivo di ricorso quanto alla prima parte, lo accoglie quanto alla seconda parte; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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