Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15556 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9724/2019 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in Roma presso la

Corte di Cassazione, difeso dall’avvocato Gilardoni Massimo;

– ricorrente –

contro

Procura Generale Corte Cassazione;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 27/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – O.D., cittadino (OMISSIS), ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 27 gennaio 2019 con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua impugnazione del diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo è volto a sollevare questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che il Tribunale definisce il procedimento con decreto non reclamabile.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con riferimento alla condizione di sicurezza nel Pakistan.

Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, censurando il decreto impugnato in ragione del diniego della richiesta protezione umanitaria, avuto riguardo al grado di inserimento sociale raggiunto in relazione alle condizioni di provenienza.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – La questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente con il primo motivo è stata già reiteratamente disattesa con argomenti rispetto ai quali il ricorso in esame non apporta novità alcuna (tra le molte v. Cass. n. 32321 del 2018).

2.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.

Il Tribunale ha disatteso la domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), con il debito riferimento ad individuate fonti informative, dalle quali è risultato che nella zona di provenienza del richiedente, il Delta State, non ricorre una situazione di violenza generalizzata riconducibile alla previsione normativa richiamata. A fronte di ciò il motivo, il quale si fonda su un Rapporto Easo del 2017, rapporto che peraltro non è neppure “localizzato” in conformità alla previsione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non fa altro che sollecitare un ribaltamento della decisione di merito, effettuata dal Tribunale, come si diceva, in conformità alla previsione normativa dettata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

2.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Si tratta infatti di un motivo totalmente versato in fatto e volto a ribaltare il giudizio di merito effettuato dal Tribunale, il quale ha evidenziato che il richiedente non versa in situazione di vulnerabilità e non risulta neppure radicato in Italia (si fa riferimento allo svolgimento di attività lavorativa nel 2017 che aveva generato un reddito di complessivi Euro 930), mentre la vulnerabilità neppure può essere desunta dalla circostanza della nascita di una figlia.

In definitiva, il Tribunale ha svolto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459) ed è così pervenuto ad escludere, con valutazione non sindacabile in questa sede, la sussistenza di una situazione di vulnerabilità.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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