Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15556 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. I, 14/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21543/2009 proposto da:

U.D. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINATTIERI

Elisabetta, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

nonchè da:

C.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso l’avvocato GIORGIO

STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati GUARDUCCI GIANNETTO,

ROSATI ALESSANDRA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

U.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 84/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ROSATI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per: inammissibile assorbe esame

ricorso incidentale condizionato, in subordine accoglimento per

quanto di ragione del motivo n. 2 con declaratoria di

inammissibilità del controricorso per carenza di interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento di separazione giudiziale, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 28 gennaio 2009, rigettava l’appello proposto da U.D. avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 10 luglio 2008 e, in accoglimento dell’appello incidentale del coniuge C.R., condannava la U. a restituire al C. le somme percepite a titolo di mantenimento.

Ricorre per cassazione la U..

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato il C..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione ai vizi di motivazione (a riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Va dichiarato inefficace il ricorso incidentale condizionato.

La natura della causa e la posizione delle parti suggeriscono la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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