Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15555 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato NENCHA ERNESTO con studio in BARI VIA NAPOLI

241, (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CELLAMMARE in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PITRE’ 13,

presso lo studio dell’avvocato GAGLIANO EUGENIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAGLIARDI LA GALA FRANCO, (avviso postale),

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 13/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il resistente l’Avvocato ALBINI, per delega dell’Avvocato

GAGLIARDI LA GALA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

In data 10.4.2000, il Comune di Cellamare notificava a P. A., proprietaria di appezzamenti di terreno di varia superficie posti in zone omogenee nel P.R.G., avvisi di accertamento d’ufficio I.C.I., per gli anni d’imposta dal 1993 al 1997 con i quali era stato maggiorato il valore di tali aree in base al parere dell’Ufficio tecnico comunale, recepito da deliberazione della Giunta;

conseguentemente era stata richiesta una maggiore imposta per un importo complessivo di L. 18.716.000 (Euro 9.665.00), comprensivo di sanzioni ed interessi.

La contribuente adiva la C.T.P. di Bari, con distinti ricorsi, deducendo, l’illegittimità degli avvisi in quanto il valore era stato determinato con Delib. giuntale n. 12 del 2000, anzichè con delibera del Consiglio comunale competente ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59 e L. n. 142 del 1990, art. 32; contestava, inoltre, anche il metodo di determinazione del valore delle aree.

Instava quindi per l’annullamento degli avvisi e la sospensione della cartella esattoriale notificata medio tempore.

Resisteva il Comune, sostenendo la legittimità del suo operato e contrastando quanto dedotto dalla ricorrente.

La C.T.P. accoglieva l’istanza di sospensione ed i ricorsi riuniti.

Su gravame del Comune la C.T.R. della Puglia riformava la sentenza di primo grado, affermando la legittimità della Delib. G.M. trattandosi di una presa d’atto dell’indagine comparativa eseguita dall’Ufficio tecnico comunale sulla base dei prezzi medi di vendita rilevati dal mercato. Sosteneva, inoltre, che in materia si configurerebbero due competenze alternative della Giunta e del Consiglio, dato che da parte della norma speciale (L. n. 446 del 1997) non vi era un’espressa deroga alla legge generale (142/1990).

Avverso tale pronuncia P.A., propone ricorso per Cassazione, articolato sulla base di due motivi. Il Comune di Cellamare resiste con controricorso, integrato da memoria.

Diritto

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 e L. n. 142 del 1990, art. 32, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la C.T.R., senza idonea motivazione, ritenuto legittima la delibera della Giunta comunale., sostenendo che quel collegio si era limitato a recepire le indicazioni dell’Ufficio tecnico, con ciò intendendo di regolamentare le modalità di applicazione del tributo, attività questa di competenza, a parere della ricorrente, esclusivamente del Consiglio Comunale, giusto il disposto della L. n. 142 del 1990, art. 32.

Con la seconda censura si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5; lamenta la ricorrente che la C.T.R., una volta ritenuta la legittimità degli avvisi di accertamento, non abbia poi esaminato l’ulteriore censura relativa al metodo seguito per la determinazione del valore, in quanto l’Ufficio tecnico comunale aveva proceduto alla determinazione delle aree non in base ai prezzi medi rilevati sul mercato dagli atti pubblici di vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, ma assumendo informazioni, per come si rilevava dalla lettura della Delib. n. 12 del 2000, presso non ben determinati operatori economici della zona in violazione dell’art. 5 sopracitato.

Occorre in via pregiudiziale dichiarare l’inammissibilità del controricorso per tardività essendo stato notificato ben oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

I due motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione logico giuridica, sono infondati.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, dispone che “per le aree fabbricabili, il valore è vi costituito da quello venale in comune commercio – avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, agli oneri per eventuali lavori di adattamento .., ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

Il Comune resistente, con riferimento ad aree de quibus, ha sopperito alle indicazioni previste dalla legge mediante una delibera della giunta comunale con cui ha fatto propria la valutazione in proposito del proprio Ufficio tecnico.

Poichè la L. n. 446 del 1997, art. 59, riconosce al Consiglio Comunale, in materia di ICI, la facoltà di “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato”, i regolamenti comunali adottati in proposito, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, lett. q), pur non avendo natura imperativa, sono assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’Amministrazione al giudice, e utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al cd. “redditometro” (Cass. 9137/2005).

Analogamente, di tale potere può fare uso anche la Giunta Comunale, cui la competenza in materia di ICI, già del Consiglio Comunale, è stata riassegnata dal D.Lgs. 267 del 2000 (Cass. 12345/2005;

9216/07); la L. n. 142 del 1990, art. 32, riserva al Consiglio comunale solo l’istituzione e l’ordinamento dei tributi mentre la menzionata facoltà prevista dal citato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, esula da tale ambito. (cfr., cass. civ. sentt. nn. 9216 e 16702 del 2007).

Nella specie, dunque, la delibera di Giunta de qua non costituisce un atto regolamentare, non di sua competenza ma è diretta ad indicare i valori di riferimento delle aree in questione per come individuati dall’Ufficio tecnico che aveva a sua volta fatto rinvio ad informazioni acquisite presso operatori economici della zona. A fronte di tali dati, nessun elemento probatorio ha addotto la contribuente, cui incombeva l’onere di contrastare non soltanto il contenuto della delibera comunale richiamata, ma i valori di comparazione concretamente riportati dal Comune, mentre la stessa si è limitata genericamente a dedurre che “gli atti pubblici costituiscono l’unico parametro certo ed obbiettivo di riferimento a riguardo”, peraltro senza averli mai indicati o prodotti, laddove la legge non fa assolutamente riferimento espresso agli stessi limitandosi ad indicare quale elemento, tra altri, ai” prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche” come in effetti ha operato il Comune.

Il ricorso deve dunque essere respinto. Le spese possono essere compensate stante l’inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA