Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15555 del 14/07/2011
Cassazione civile sez. I, 14/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15555
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25169/2007 proposto da:
Z.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA RODI 32, presso l’avvocato PICCARRETA Cataldo, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE ANGELIS GIOVANNI,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLISNERI 11,
presso l’avvocato PACIFICI PAOLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MOMOLI Maria Bianca, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
BOLOGNA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 568/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 02/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato PACIFICI che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
In un procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza depositata il 02 maggio 2007, rigettava l’appello proposto da Z.P. nei confronti di C.D., avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 24 aprile 2003, che aveva dichiarato la paternità dello Z. stesso.
Ricorre per cassazione lo Z..
Resiste con controricorso il C., che pure deposita memoria per l’udienza.
Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione ai vizi di motivazione (a riguardo, Cass. n. 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011