Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15554 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17676/2006 proposto da:

COMUNE DI VAREDO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL. IV/B, presso lo

studio GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato

CERAMI CARLO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EMAF SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2 005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 14/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CERAMI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato LUCISANO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

In data 29.11.2002, il Comune di Varedo notificava alla società EMAF S.p.A., proprietaria di uno stabilimento sito in via (OMISSIS) con annessa portineria, avvisi di liquidazione I.C.I., n. (OMISSIS), rispettivamente, per gli anni d’imposta 1998 e 1999 per differenza tra il valore contabile dichiarato e quello risultante dalla rendita catastale e per omessa indicazione dell’appartamento adibito ad uso di portineria.

La società adiva la C.T.P. di Milano, con distinti ricorsi, deducendo, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, che tali atti fossero stati notificati oltre il termine biennale previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, non potendo le leggi di proroga invocate dal Comune, avere efficacia nel rapporto de quo in quanto entrate in vigore a termine scaduto.

Resisteva il Comune, sostenendo la tempestività degli avvisi, richiamando in particolare la L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 9, ed aggiungendo che nella dichiarazione I.C.I. era stato omesso il cespite relativo ad un appartamento iscritto in catasto con una propria rendita. Controdeduceva la società, ammettendo detta formale omissione, ma affermando che nel versamento dell’imposta si era tenuto conto di ambedue i cespiti.

La C.T.P. respingeva il ricorso. Su appello della società la C.T.R. della Lombardia riformava la sentenza di primo grado, affermando la tardività degli atti di liquidazione in quanto la L. n. 448 del 2001, era entrata in vigore solo il 1.1.2002, a termine già scaduto (31.12.2001).

Avverso tale pronuncia il Comune di Varedo propone ricorso per cassazione, articolato sulla base di due motivi, integrati da memoria. Resiste la società EMAF S.p.A. con controricorso, contestando quanto ex adverso sostenuto.

Diritto

Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 73 Cost., artt. 10 e 11 preleggi, L. n. 212 del 2000, art. 3, L. n. 388 del 2000, art. 18, e L. n. 448 del 2001, art. 27, nonchè erronea ed insufficiente motivazione, per avere la C.T.R. affermato che i termini di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, commi 1 e 2, erano scaduti il 31.12 dell’anno antecedente alla finanziaria di riferimento, mentre, nella specie, potevano trovare applicazione le proroghe disposte con la L. n. 388 del 2000, art. 18, prima, e L. n. 448 del 2001, art. 27, poi, essendo state tali leggi approvate e pubblicate prima del 31.12 della scadenza ed entrate in vigore senza soluzione di continuità il 1 gennaio successivo.

Con la seconda censura si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 e 2, nonchè errata motivazione, per avere la società richiamato nei propri ricorsi il termine biennale di cui all’art. 11 citato, affermando che il termine dei due avvisi era rispettivamente scaduto il 31.12.2000 per l’I.C.I. riferita al 1998 ed il 31.12.2001 per quella del 1999, mentre sostiene il Comune detti avvisi non erano stati emessi a seguito di errore materiale o di calcolo cui si riferisce l’art. 11, comma 1, ma per le ipotesi di rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza ed inesattezza, nonchè di accertamento di ufficio in caso di omessa presentazione per cui doveva essere applicato il comma 2, che prevede il maggiore termine di decadenza di tre anni nel primo caso e di cinque nel secondo.

Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha infatti più volte affermato il principio – che va confermato non rinvenendosi, nè essendo stati dedotti, argomenti logici e/o giuridici per discostarsi dallo stesso – secondo cui le proroghe disposte con le leggi finanziarie o loro collegati interessano i rapporti tributali i cui termini non siano già scaduti alla mezzanotte del 31 dicembre, con la precisazione che il termine per l’accertamento o la liquidazione dell’imposta scadente proprio il 31 dicembre non può “ritenersi “scaduto” in tale giorno perchè esso è “ancora aperto” (cfr., Cass. civ. sent. n. 10204 del 2003 e 3393 del 2008), per cui è da disattendere la tesi sostenuta dalla società resistente in ordine al fatto che le leggi di proroga, pur essendo emanate prima del 1 gennaio, entrano in vigore solo a quella data, e quindi a termine già scaduto il 31 dicembre, trattandosi di leggi finanziarie o di collegati alle stesse.

Questa Corte ha, inoltre, ritenuto proprio in materia di I.C.I. con la sentenza n. 13342 del 2009 che “Il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo agli anni 1993, 1994, 1995 è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, ed al 31 dicembre 2000 dalla L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 10. (che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all’anno 1996) senza che tra le due proroghe si determini alcuna soluzione di continuità, essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre 1999, ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo”.

Conseguentemente, essendo stato il termine di decadenza invocato nella presente controversia prorogato con la L. n. 388 del 2000, art. 18, prima, e successivamente con la L. n. 448 del 2001, art. 27, il Comune legittimamente ha notificato gli avvisi di liquidazione I.C.I. per le annualità d’imposta 1998 e 1999, essendo stato rimesso in termini dalle citale normative.

L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo che può dichiararsi assorbito.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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