Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15554 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11025/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRACI SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2009 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA

SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di Traci Service s.r.l. in liquidazione per la cassazione della sentenza n. 19/12/09 con la quale, in controversia concernente impugnazione del diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, la CTR della Campania, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società ritenendo che l’omesso o ritardato pagamento delle rate successive alla prima non comportava l’invalidità del condono ma solo l’iscrizione a ruolo delle somme non versate maggiorate della sanzione pari al 30% delle predette somme.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col primo motivo, deducendo violazione degli artt. 12 e 19 preleggi, nonchè della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, l’Agenzia ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano erroneamente ritenuto che il mancato o ritardato pagamento delle rate successive alla prima non comporti l’invalidità del condono.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, conv. in L. n. 248 del 2006, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato che laddove l’art. 37, comma 44 D.L. citato prevede la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo per rate non versate previste dal D.Lgs. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16, non fa menzione di iscrizioni a ruolo relative all’art. 9 bis del medesimo D.Lgs..

La censure, da esaminare congiuntamente perchè connesse, sono fondate alla luce dell’ormai univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale il condono previsto dalla L. n. 289 del 2012, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo pertanto da ritenersi insufficiente il mero pagamento della prima rata (v. tra le molte Cass. n. 10650 del 2013).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo.

Poichè la giurisprudenza sopra richiamata si è stabilizzata in epoca successiva alla proposizione del ricorso in primo grado, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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