Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15554 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7038/2019 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato D’Alessio Massimiliano;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – P.D. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il Decreto del 16 gennaio 2019 con cui il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso avverso il diniego, da parte della competente commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso denuncia:

1. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: illegittimità del mancato riconoscimento della protezione internazionale per erronea/omessa valutazione del racconto del ricorrente e dei fatti.

2. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: illegittimità del mancato riconoscimento della protezione internazionale per omessa valutazione della situazione della Libia, Paese dal quale il ricorrente è transitato.

3. In subordine: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: illegittimità del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per errata valutazione del contesto socio-politico del ricorrente.

4. In via ulteriormente subordinata: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: illegittimità del mancato riconoscimento della protezione umanitaria per omessa/erronea valutazione delle circostanze allegate.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha escluso in parte (eccezion fatta per la zona di provenienza e per le condizioni sociali e personali) la credibilità del richiedente, per tutto quanto concernente l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della persecuzione o del grave danno nei suoi riguardi con la motivazione che segue: “Una prima considerazione muove il collegio sul rapporto della “Nigeria Police Force “, datato 08.12.2015 e depositato dal ricorrente, nel quale si dà atto dell’assassinio di un uomo, tale P.I., e di una donna, tale P.J. ad opera di un gruppo di fanatici religiosi chiamati “(OMISSIS)”, della distruzione della loro abitazione e del fatto che l’unico figlio sopravvissuto tale P.D., sia stato inseguito per essere ucciso, come riferito al comando di Polizia in data 8 dicembre 2015. Ora, all’udienza del 03.05.2018 il ricorrente ha precisato che i signori P.I. e P.J., dei quali parla il predetto rapporto (la provenienza del quale per altro il ricorrente non spiega) sarebbero i suoi genitori e che egli stesso avrebbe presentato la denuncia della loro morte poco prima di fuggire dalla Nigeria. La circostanza appare, tuttavia, non attendibile attesa la totale diversità della narrazione dipanata in Commissione territoriale, nella quale non è stato fatto cenno alcuno nè alla distruzione della propria abitazione nè tanto meno alla morte dei genitori per mano di un gruppo di fanatici religiosi. Quanto sopra al netto di una narrazione frammentata e non credibile, a partire dal matrimonio tra il padre cristiano e la madre musulmana, atteso che la legge islamica vieta ad una donna di fede musulmana di sposare un uomo cristiano; Del tutto opaco e privo di dettagli è il racconto relativo alle violenze perpetrate dalla famiglia materna e motivate dalla conversione al cristianesimo della madre del ricorrente. Tra l’altro, assai poco plausibile che le violenze siano iniziate solo molti anni dopo il matrimonio dei genitori, addirittura quando il ricorrente già frequentava la pre-università; Ancora, estremamente generica è la narrazione relativa alla morte del padre, della sorella ed al rapimento della madre e dello stesso ricorrente, così come inverosimile e priva di dettagli è la narrazione relativa alla fuga del ricorrente dai propri rapitori. Invero, a parte la estrema genericità della narrazione e l’inverosimiglianza dei fatti esposti, non si intravedono situazioni persecutori e o comunque tali da fondare una ragionevole richiesta di protezione internazionale. A tutto concedere, l’episodio potrebbe essere inquadrato in una disputa di natura endofamiliare. Le considerazioni sulla credibilità del richiedente appaiono in consonanza, non solo con le indicazioni della Corte di Cassazione riportate in nota, ma anche con le linee guida internazionali (Cfr. UNFICR, European Refugee Fund & the European Commission, Beyonbd Prooj Credibility Assessment in EU Asylum System) elaborate per l’ascolto dei richiedenti asilo, e si pongono, altresì, in linea con le indicazioni della Corte di Cassazione sopra richiamate. Pertanto, alla luce di tali principi, si ritiene che il ricorrente non abbia lasciato il proprio Paese d’origine per ragioni di natura persecutoria o quantomeno sono da escludere, nel suo racconto, credibili e fondati timori di subire attività persecutorie che potrebbero essere poste in essere nei suoi confronti. L’esistenza di un conflitto endofamiliare – sul quale per altro non vi sono elementi od indici di attendibilità – appare comunque ragione non certo riferibile ad una delle ipotesi tipizzate di persecuzione, nè costituisce un serio motivo di rischio ove il sig. P.D. facesse rientro nel proprio paese”.

A fronte di detta motivazione, palesemente eccedente la soglia del minimo costituzionale (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), il ricorrente non ha identificato un qualche parametro normativo, tra quelli elencati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che il Tribunale avrebbe violato, ma ha viceversa, con il motivo in esame, sollecita una diversa valutazione dei medesimi fatti considerati dal giudice di merito, sull’assunto, per vero incomprensibile, secondo cui la genuinità della narrazione del richiedente troverebbe conferma proprio nelle incongruenze rilevate dal Tribunale, fondandosi in particolare sul rapporto della Nigeria Police Force, il che non ha alcun senso, una volta che il decreto impugnato ha ritenuto il documento inattendibile.

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in applicazione del principio secondo cui: “Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese” (Cass. 6 dicembre 2018, n. 31676).

Nel caso di specie, poi, il richiedente, cittadino nigeriano, ha sostenuto a pagina 7 del ricorso di essersi recato in Libia con l’auspicio di poter trovare condizioni di vita migliori: ma la circostanza che egli intendesse stabilirsi in quel paese non emerge dal decreto impugnato, nè il ricorrente ha indicato dove essa sarebbe stata dedotta.

Sicchè per tale aspetto trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

2.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Esso fa riferimento, per quel che riesce a comprendersi, all’ipotesi contemplata del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). In ogni caso il riconoscimento della protezione prevista dalle lettere a) e b) è precluso dall’giudizio di non credibilità del richiedente.

Ma, riguardo alla lettera c), il decreto ha escluso l’esistenza in loco di una situazione di conflitto armato generalizzato, con ampia motivazione (pagine 10-11 del decreto impugnato) e con la debita citazione delle fonti, sicchè la censura risulta essere nuovamente diretta a ribaltare il giudizio di merito in proposito riservato al Tribunale..

2.4. – Anche l’ultimo motivo (a pagina 10, ivi rubricato come numero 5, ma che è in realtà il quarto motivo), è palesemente inammissibile: si tratta di considerazioni di ordine generale sulla protezione umanitaria senza alcun riferimento ad una qualche ragione specifica di vulnerabilità del richiedente.

Del tutto fuor d’opera, al riguardo, è il richiamo alla sentenza numero 4455 del 2018 di questa Corte, in mancanza di ogni indicazione di elementi tali da dimostrare un qualche radicamento del richiedente in Italia.

Al riguardo, a pagina 11 del ricorso si dice che il Tribunale non avrebbe valutato l’inserimento del ricorrente nel contesto italiano, in ragione di un piano formativo individuale nell’ambito di un tirocinio formativo di inserimento nell’orientamento al lavoro, nonchè dello svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato: anche di siffatte circostanze non c’è però nel decreto impugnato alcuna traccia (il Tribunale ha viceversa valutato la domanda di protezione umanitaria sulla circostanza, allegata dal richiedente, della diffusione, nella zona di provenienza, della febbre di lassa), nè il ricorso spiega come e dove esse sarebbero documentate, sicchè per tale aspetto il motivo introduce una questione nuova, con conseguente applicazione del principio di cui già poc’anzi si è detto.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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