Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15554 del 14/07/2011
Cassazione civile sez. I, 14/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15554
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15405/2007 proposto da:
C.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 48, presso l’avvocato MASTROIANNI
GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BUONOMO Adalberto,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARBERINI 3, presso l’avvocato REMIDDI LAURA, rappresentata e difesa
dall’avvocato DE IANNI Grazia Maria, giusta procura a margine del
controricorso;
– controrlcorrente –
avverso la sentenza n. 765/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 14/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
05/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato DE IANNI che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 14 marzo 2007 rigettava l’appello principale proposto da C.L., e quello incidentale proposto da P.A., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 6 settembre 2006, in punto assegno divorzile.
Ricorre per cassazione il C..
Resiste con controricorso la P., che pure deposita memoria per l’udienza.
Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n. 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011