Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15553 del 22/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15553

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11403-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMO DOMINICI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1127/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata li 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di P.P. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1127/05/2015, depositata in data 3/11/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione di imposta di Registro, conseguente alla revoca dell’agevolazione c.d., “prima casa”, previsa per l’acquisto di abitazione non di lusso, in relazione ad immobile costruito in zona divenuta successivamente (prima dell’acquisto) area destinata “a ville o parchi privati”, dal PUC d Genova approvato nell’anno 2000, è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravarne della contribuente, hanno sostenuto che, ai fini della revoca dell’agevolazione e della qualificazione dell’immobile quale di lusso, non era sufficiente il sopravvenire, rispetto all’epoca di costruzione del fabbricato, di uno strumento urbanistico nuovo che destini l’area “a ville o parchi privati”, occorrendo verificare in concreto se “l’unità immobiliare…possa ritenersi o meno in base alle caratteristiche possedute, “di lusso””, il che nella specie non ricorreva.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1, parte 1 della tariffa allegata ai D.P.R. n. 131 del 1986 e del D.M. 2 agosto 1969, art. 1, avendo la C.T.R., da un lato, non considerato che l’unico criterio utilizzabile per la verifica della caratteristica “non di lusso” dell’immobile acquistato, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata sull’imposta di registro, è quello dettato dal D.M. 2 agosto 1969, art. 1, non rilevando le caratteristiche intrinseche dell’edificio quanto la sua collocazione in area destinata a “ville o parchi”, e, dall’altro lato, valorizzato l’epoca di costruzione dell’immobile in luogo del momento in cui avviene la compravendita del bene.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 2755/2012) che -in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi del D.M. art. 1. Lavori pubblici 2 agosto 1969, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sè, a qualificare l’immobile come “di lusso” Infatti, la dizione del D.M. 2 agosto 1969, art. 1, che considera di lusso le costruzioni nelle aree destinate a “ville”, “parco privato”, o direttamente qualificate come tali dallo stesso strumento urbanistico, assume rilievo non già in riferimento a caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì in relazione alla collocazione urbanistica, considerata, ove destinata a “ville”, come indice di particolare prestigio e, quindi, come caratteristica idonea di per sè a qualificare l’immobile come “di lusso”. In base alla lettera ed alla ratio della disposizione in esame è dirimente l’inserimento dell’immobile nell’area così qualificata, essendo per il resto ininfluenti tanto le caratteristiche intrinseche dell’immobile, quanto la sua eventualmente diversa classificazione catastale conseguente a tali caratteristiche (Cass. 2595/88).

Va poi ribadito il principio per cui, per i principi di ragionevolezza ed equità contributiva, al fine di stabilire la spettanza o meno dell’agevolazione, occorre far riferimento alla nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell’acquisto, e non a quello della costruzione (Cass. 12853/2016; Cass. 23233/2015; Cass. n. 17600/2010; Cass. n. 21791/2012; contra Cass. 3080/2014).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione, demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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