Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15553 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6214/2019 proposto da:

B.M.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte

di Cassazione D’Alessio Massimiliano;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 01/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.M.A. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 1 gennaio 2019 con cui il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso denuncia:

1. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: illegittimità del mancato riconoscimento della protezione internazionale per erronea/omessa valutazione del racconto del ricorrente e dei fatti.

2. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: illegittimità del mancato riconoscimento della protezione internazionale per omessa valutazione della situazione della Libia, Paese dal quale il ricorrente è transitato.

3. In subordine: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: illegittimità del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per errata valutazione del contesto socio-politico del ricorrente.

4. In via ulteriormente subordinata: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: illegittimità del mancato riconoscimento della protezione umanitaria per omessa/erronea valutazione delle circostanze allegate.

2. – Il ricorso è inammissibile.

-) il primo motivo è totalmente generico e non ha alcun riferimento alla lunga motivazione contenuta nel provvedimento impugnato;

-) il secondo motivo riguarda il transito in Libia, riguardo al quale questa Corte ha già chiarito che: “Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese” (Cass. 6 dicembre 2018, n. 31676); nel caso di specie il ricorrente proviene dalla Guinea, e dunque il transito in Libia non rileva;

-) il terzo motivo denuncia “motivazione gravemente contraddittoria”, sicchè si colloca al di fuori dell’ambito di applicabilità dell’art. 360 c.p.c., ed in particolare del suo numero 5, che consente la denuncia della sola omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso;

-) il quarto motivo riguarda la protezione umanitaria e lamenta la mancanza del giudizio comparativo previsto dalla giurisprudenza di questa Corte, senza considerare che il Tribunale ha affermato che il richiedente non è radicato in Italia perchè non lavora, giudizio di fatto in questa sede incensurabile.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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