Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15553 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. I, 14/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15262/2007 proposto da:

F.M.T.R. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO BARONE 31, presso

l’avvocato BOTTAI Enrico, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati FAVERO IDA, BELLO ROBERTA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FA.DO.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1398/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 06 giugno 2006 rigettava l’appello proposto da F.M.T.R., nei confronti di Fa.Do., avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 19 ottobre 2001, in punto assegnazione della casa coniugale ed assegno divorzile.

Ricorre per cassazione la F..

Non ha svolto attività difensiva il Fa..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n. 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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