Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15552 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA in persona del Sindaco legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MENDOGNI MARCELLO, BONZANI

ELISA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimata –

COMM. TRIB. REG.SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 13/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.S. impugnava l’avviso di liquidazione ICI relativo al 1998, notificatole dal Comune di Desenzano del Garda sulla base della sopravvenuta attribuzione di una rendita catastale superiore a quella provvisoria da lei dichiarata; la ricorrente deduceva l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto tale attribuzione era stata effettuata dall’UTE a seguito di una variazione denunciata il 21.7.89 ma era stata notificata solo l’8.11.2001. Il Comune resisteva richiamando il carattere ricognitivo dell’attribuzione della rendita.

La C.T.P. rigettava il ricorso ritenendo che la rendita definitiva abbia efficacia retroattiva.

La relativa sentenza veniva appellata dalla contribuente che richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte. Il comune resisteva eccependo l’inammissibilità dell’appello per carenza di motivi specifici.

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello.

Contro tale sentenza ricorre con triplice motivo il Comune, che deposita altresì memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; la contribuente non controdeduce.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il Comune deduce con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) non avendo l’impugnata sentenza nè valutato criticamente le sentenze di legittimità poste dalla contribuente a sostegno del suo appello, nè tenuto conto del fatto che il disposto dell’art. 53 cit. non può ritenersi soddisfatto dall’enunciazione di motivi d’appello fatta per relationem a provvedimenti giurisprudenziali.

La censura, a prescindere dai profili di inammissibilità per mancanza del requisito dell’autosufficienza, è infondata.

Se è vero infatti che nel giudizio di appello – che non è un iudicium novum, ma è una revisio prioris instantiae – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi, è altresì vero che “L’inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell’atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell’appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta – essendo l’atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell’appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) – non operi un meccanismo di sanatoria; “(Cass. S.U. n. 16 del 2000).

Nel caso di specie la contribuente, come si legge nella sentenza impugnata (svolgimento del processo) ab origine ha sostenuto l’irretroattività degli effetti dell’attribuzione della rendita – ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74 – poichè la rendita definitiva era stata notificata dopo il 1 gennaio 2000; ha poi ribadito tali tesi nell’atto di appello (del quale questa Corte può e deve avere conoscenza essendo stato dedotto un vizio in procedendo) ed a sostegno della stessa ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte. Essendo stato posto con chiarezza il thema decidendum, cioè l’interpretazione della citata L. n. 342 del 2000, art. 74 ed essendosi sullo stesso pronunciato il primo giudice, l’appellante ha riproposto e ribadito la propria tesi contraria. Non ha pertanto rilievo alcuno la conferenza o meno delle sentenze di legittimità richiamate dalla appellante, essendo state poste in modo sufficientemente chiaro le questioni dalla stessa dedotte.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 e art. 11 e con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione del medesimo art. 74, comma 1 (per entrambi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Le censure possono essere esaminate congiuntamente e sono fondate.

Preliminarmente va rilevato che risulta incontestato tra le parti che, nel caso di specie, la rendita catastale è stata adottata l’8.1.2001, a seguito di denuncia di variazione del 1989, ed è stata notificata l’8.11.2001. Il thema decidendum è relativo alla applicabilità di tale rendita per gli anni antecedenti alla notifica della stessa, applicabilità sostenuta dal Comune ricorrente e negata dalla impugnata sentenza.

Sul punto questa Corte (Cass. n. 20775 del 2005) ha già affermato che” In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale -coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

La Corte rileva che con la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, il legislatore ha voluto introdurre un limite di efficacia del provvedimento di attribuzione della rendita catastale al fine da una parte di tutelare pienamente le esigenze di difesa del proprietario- contribuente e dall’altro di stimolare le amministrazioni ad una rapida e trasparente conduzione del procedimento. In tale prospettiva lo spostamento della data di efficacia del classamento al momento della sua notifica comporta il protrarsi (eventuale) del periodo di prescrizione e decadenza dei crediti conseguenti alla applicazione della nuova rendita, ma non significa che il legislatore abbia voluto restringere il potere di accertamento tributario solo al periodo successivo alla notificazione del classamento; l’efficacia o operatività del classamento è infatti destinata ad operare anche relativamente agli anni successivi alla denuncia e/o alla contestazione della variazione di fatto che ha portato alla modifica della rendita catastale. E’ quindi fuorviante parlare di retroattività della variazione della rendita catastale perchè in tal modo si confonde l’efficacia con l’applicabilità della variazione della rendita. La prima coincide con la notificazione dell’atto, la seconda va riferita all’epoca cui deve riferirsi la variazione materiale che ha portato alla modifica della rendita.

A tanto aggiungasi che la L. n. 342 del 2000, art. 74, non ha minimamente investito il potere di accertamento e di liquidazione dell’ICI, così come disciplinato dalla D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, che benchè abrogato dal della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. d) è applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame.

Da quanto detto consegue l’erroneità della impugnata sentenza che, con postulato assolutamente sintetico, afferma: “la rendita così notificata non ha efficacia che per il futuro” e motiva sulla considerazione che se il legislatore avesse voluto diversamente “avrebbe ben potuto e dovuto dirlo espressamente”.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata: non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa viene decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo.

Tenuto conto dell’epoca di formazione del principio di diritto indicato, rispetto al momento di presentazione del ricorso, si compensano interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA