Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15552 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12792-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona dei legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA

19, presso io studio dell’avvocato ANTONIO MAIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO SARTORIO D’ANALISTA;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9640/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di F.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 9640/23/2014, depositata in data 7/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di estratti di ruolo e di due correlate cartelle di pagamento, emesse per IRPEF, addizionali “e tasse varie” dovute relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici di primo grado, dichiarata ammissibile l’impugnazione degli estratti di ruolo, costituenti una “parziale riproduzione del ruolo, atto considerato impugnabile”, hanno rilevato che, a fronte dell’eccezione di omessa notifica delle due cartelle di pagamento, il Concessionario si era limitato a produrre “la fotocopia di due cartoline di ricevimento”, non contenenti “un preciso riferimento alle cartelle medesime”, il che non era sufficiente a provare “l’avvenuta emanazione delle ripetute cartelle”.

I giudici d’appello hanno ritenuto infondato il motivo di gravame, formulato da Equitalia Sud spa, inerente la mancata comunicazione (al procuratore domiciliatario di Equitalia Sud) dell’avviso di trattazione dinanzi alla C.T.P., emergendo “chiaramente” dagli atti che l’avviso era stato “correttamente ricevuto dal Concessionario in data 29/10/2012” ed hanno dichiarato, nei resto, inammissibile il gravame di Equitalia Sud, per difetto di motivi specifici di censura avverso la sentenza impugnata, essendosi “limitata l’appellante a ripercorrere le eccezioni mosse in primo grado senza investire con i motivi di ricorso la pronuncia appellata”; peraltro, nel merito, i giudici d’appello hanno ribadito che il Concessionario deve provare non solo la notifica ma il suo contenuto e ciò può fare solo con la produzione anche di copia della cartella di pagamento.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 53, art. 24 Cost. e art. 170 c.p.c., comma 1, avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile il gravame del Concessionario, per difetto di motivi specifici di impugnazione, malgrado l’appellante si fosse anzitutto doluto della mancata comunicazione dell’avviso di trattazione dei ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napoli al domiciliatario, e comunque ritenuto infondato il motivo, affermando che “correttamente” l’avviso era stato “ricevuto dal Concessionario in data 29/10/2012”, emergendo invece dagli atti che l’avviso non era stato ricevuto dal domiciliatario dei concessionario e non potendo spiegare alcun effetto la comunicazione effettuata presso la sede del Concessionario. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 53, art. 24 Cost. e art. 170 c.p.c., comma 1, in quanto, anche dinanzi alla C.T.R., l’avviso di trattazione del ricorso non era stato comunicato al procuratore costituito di Equitalia Polis nei domicilio eletto e la decisione era stata pronunciata in camera di consiglio in assenza del difensore dell’appellante.

2. Il primo motivo è fondato, nei sensi di cui appresso.

La ricorrente, nel motivo, si duole anzitutto della declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di motivi specifici, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Ora, dall’esame degli atti (trattandosi di errores in procedendo), risulta che l’appellante Equitalia, in particolare, si doleva del fatto che l’avviso di trattazione dell’udienza del “17/12/2012”, tenutasi dinanzi alla C.T.P. di Napoli, era stato comunicato ad Equitalia Polis spa, in data 29/10/2012, ma presso la sede della società, anzichè presso il domiciliatario Dr. A.L..

Ora, la C.T.R. ha dichiarato (come emerge dalla motivazione e dal dispositivo) inammissibile il gravame di Equitalia, per difetto di motivi specifici, salvo poi affermare, nella parte conclusiva della motivazione, che, in ogni caso, dagli atti emergeva che l’avviso di trattazione era stato “ricevuto dal Concessionario”.

Questa Corte ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora l’atto di appello, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione e questa non possa ritenersi “assolutamente” incerta, essendo interpretabile, anche alla luce delle conclusioni formulate, in modo non equivoco” (Cass. 6473/2002) ed, inoltre, “non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. 1224/2007; Cass. 27080/2008). Come poi ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. ord. 14908/2014), nel processo tributario, anche “la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità del motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza”.

Dunque, la decisione della C.T.R. sull’appello proposto da Equitalia non è conforme al principio di diritto sopra richiamato, avendo i giudici d’appello dichiarato inammissibile il gravame in toto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, malgrado lo stesso contenesse specifici motivi di doglianza in relazione alle statuizioni della C.T.P..

3. Il secondo motivo (attinente a nullità processuale asseritamente verificatasi in successiva fase del giudizio di appello) è assorbito

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. cella Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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