Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15552 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4749/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte

di cassazione, difeso dall’avvocato Gilardoni Massimo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 7 dicembre 2018 con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua impugnazione del diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo è volto a sollevare questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che il Tribunale definisce il procedimento con decreto non reclamabile.

Il secondo mezzo, svolto in assenza dell’inquadramento della censura in una delle ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., censura il decreto impugnato in ragione del diniego della richiesta protezione umanitaria, avuto riguardo al grado di inserimento sociale raggiunto in relazione alle condizioni di provenienza.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – La questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente con il primo motivo è stata già reiteratamente disattesa con argomenti rispetto ai quali il ricorso in esame non apporta novità alcuna (tra le molte v. Cass. n. 32321 del 2018).

2.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.

Si tratta infatti di un motivo della più totale genericità, nel quale manca ogni riferimento ad un qualche specifico profilo di vulnerabilità che affliggerebbe il richiedente, come pure alla situazione di radicamento in Italia che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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