Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15552 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. I, 14/07/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 14/07/2011), n.15552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S., domiciliato in Roma, alla piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, unitamente

all’avv. MARRA Alfonso Luigi, dal quale è rappresentato e difeso in

virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

p.t., domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e

difeso per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli n. 4031/08,

depositato il 16 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 16 marzo 2009, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da M. S. per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania promosso dall’istante nei confronti della Gestione Governativa della Circumvesuviana, ed ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 5.000,00, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, nonchè alla rifusione della metà delle spese processuali, che ha liquidato per la quota in complessivi Euro 650,00, ivi compresi Euro 300,00 per onorario, Euro 250,00 per diritti ed Euro 100,00 per spese, oltre al rimborso delle spese generali.

A fondamento di quest’ultima pronuncia, la Corte ha evidenziato l’esito del giudizio, caratterizzato da un apprezzabile ridimensionamento della pretesa azionata, dichiarando inoltre applicabili, ai fini della liquidazione, gli artt. 1 – 45 e 50, lett. b), della tariffa forense.

2. – Avverso il predetto decreto il M. propone ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il secondo motivo, il cui esame appare logicamente preliminare rispetto agli altri, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del relativo Protocollo aggiuntivo, osservando che, nonostante l’accoglimento della domanda, la Corte d’Appello ha disposto la parziale compensazione delle spese, in tal modo pervenendo ad una liquidazione insufficiente rispetto agli standards europei.

1.1. – La censura è infondata.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di escludere ripetutamente la sussistenza di valide ragioni per ritenere che i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, siano sottratti all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall’art. 91 cod. proc. civ., e segg., trattandosi pur sempre di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano e perciò disciplinati dalle disposizioni processuali dettate dal nostro codice di rito, ivi compresi gli articoli del codice dianzi citati.

L’applicazione di dette disposizioni comporta, perciò, che il giudice abbia anche la facoltà di disporre la compensazione totale o parziale delle spese di eausa tra le parti, ove ravvisi le condizioni indicate dall’art. 92, comma 2, purchè motivi adeguatamente la sua decisione in tal senso (cfr. Cass., Sez. 1^, 22 gennaio 2010, n. 1101; 30 dicembre 2009, n. 27728).

Nella specie, la scelta compiuta attraverso la parziale compensazione delle spese processuali è stata espressamente giustificata dalla Corte d’Appello mediante la sottolineatura della misura più che ridotta dell’accoglimento della domanda, emergente dalla rilevante differenza tra l’importo richiesto dal ricorrente (Euro 28.375.00) e quello riconosciuto con il decreto impugnato (Euro 5.000,00), il riferimento alla quale, traducendosi in una motivazione idonea a sorreggere la decisione ed immune da vizi logico-giuridici, si sottrae a sindacato di questa Corte.

2. – Sono invece inammissibili, per difetto di autosufficienza, il primo, il terzo ed il quarto motivo d’impugnazione, con cui il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato le spese processuali secondo la tariffa professionale relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè in base a quella relativa ai procedimenti contenziosi.

2.1. – Il ricorrente si limita infatti a criticare astrattamente il riferimento, contenuto nella motivazione del decreto impugnato, agli onorari previsti dall’art. 50, lett. b) della tabella A allegata al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, per i procedimenti speciali davanti alle corti d’appello, il cui richiamo appare di per sè insufficiente a giustificare l’affermazione dell’avvenuta violazione della tariffa professionale, in assenza della dimostrazione che l’applicazione di tale disposizione ha condotto in concreto al riconoscimento di compensi inferiori a quelli minimi inderogabilmente previsti dalla tabella relativa ai procedimenti contenziosi.

3. – Per analoghi motivi, sono inammissibili gli ultimi tre motivi, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, osservando che, nella liquidazione delle spese processuali, la Corte d’Appello si è discostata dalla nota specifica da lui depositata, senza fornire alcuna motivazione.

3.1. – Il ricorrente, infatti, pur dolendosi del mancato riconoscimento delle prestazioni indicate nella nota specifica asseritamentc depositata nel giudizio dinanzi alla Corte d’Appello, si è astenuto dal riportarne il contenuto nel ricorso, limitandosi ad includervi alcune tabelle estratte dalla tariffa professionale, la cui trascrizione non appare sufficiente a consentire a questa Corte la necessaria verifica in ordine alla denunciata violazione, in mancanza di una specifica indicazione delle voci e degl’importi di cui si contesta l’omessa liquidazione (cfr. Cass., Sez. 3^, 19 aprile 2006, n. 9082; Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2000, n. 3040).

4. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna M.S. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 600,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA